474 DOCUMENTI debitori all’officio di Proveditori sopra la Sanità, li qual li facino pagar et siano pubblicati le feste solemne a hora di messa grande per li piovani in le sue contrade in ecclesia. Li qual denari cusì come se scuoderanno a zorno per zorno cusl siano portati all’officio delli ditti Provveditori sopra la Sanità delli qual uno li habia a recever et tenirne cassa sopra un libro distincto per contrade et siano dispensati per alimento de ditti poveri cum uno bolletin sottoscritto de man de tutti tre ditti proveditori come a loro parerà meglio, tenendone distincto e particular conto. Et questo far de spese duri per tutto zugno proximo nel qual tempo siano posti tutti ditti poveri sopra barche et mandati in terra ferma cum far publice proclame che ritornando alcun de loro a mendicar serano frustati da s. Marco a Rialto et li barcharoli che li condurano siano puniti come parerà alli ditti Proveditori della Sanità, alli qual Proveditori sia commessa la execution della presente parte in tutto et per tutto, qual sia fatta proclamar sopra le scale de Rialto et S. Marco. Né per la presente parte et ordine non se intendi ponto esser ritardato o impedito il misericordioso officio che si fa de presenti in cadauna contrà per li piovani, nobeli et cittadini nostri in honor et laude del nostro Signor Dio de cercar elemosina per li poveri vergognosi delle sue contrà, anzi sia preso che scosso che sia tutti li sopradetti denari per el ditto officio della Sanità et fatta la descrip-tione di quel che bisognerà per il ditti poveri serrati fino al mese di zugno, il denar restante sia mandato per le contrade a cadauna la sua parte da esser dispensato per il piovan, un nobile et cittadin alli ditti poveri vergognosi et de tal dispensation ne sia fatto fede alli Proveditori preditti per una polizza sottoscritta de man delli ditti piovan, nobile et cittadino nostri, acciò il tutto se sappi esser stato dato per lo amor de Dio. + de parte 170. De non 5. Non sinceri 6. Ser Johannes Matheus Bembo caput de XLta, vuol la parte in tutto et per tutto cum questa addition, che li siano veduti quelli de ditti poveri che sono sani et datoli un quarto de ducato et mandati via, li altri amalati et impotenti siano messi nelli ditti loci. — 8. Ser Gabriel Maurus eques, sapiens terre firme, Vuol chel sia eletto tre del numero de quelli che possono venir in questo Conseglio, i qual habbino omnimoda auctorità di regular durante questa fame valida et incomparabile quelli delle nostre terre et territori over de altre terre et territori, cusl mendicanti qui, come venuti signanter a viver in questa terra cum el suo denaro come iudicarano per le conscientie sue esser expediente al ben del Stato et proveder che non ge ne vengi più alcuni delle sopra-scritte qualità, ac etiam possino quelli mendicanti che vorano retenir qui mandarli in qualche loco qui vicino aut retenirli qui nelli hospedali et non possino andar a mendicar senza sua licentia et li sia subministrato dal Dominio il denaro necessario per ballotation de Collegio et possino metter parte in tal materie in questo Senato et debbino far descriver tutti li forestieri che sono in questa terra, cusì mendicanti come non et li mendicanti per nome suo et del padre cum exprimer la età sua et qualche segno della sua persona et debbino far portar alli mendicanti segno che distingua il terrier dal contadino et dal forestier, intendando per forestier non nostro subdito, volendoli retenir qui possino oltra al presente coperto far a S. Zuane Paulo uno o do altri coperti de quella medesima longeza o largeza o maior, perchè se trova lì el spacio comodo a poterli far in quello medesimo andedo nelli qual debbino constringer li mendicanti che vorano venir qui ad habitar cum quelle regule che li parerà esser expediente et sia comessa questa cura alla prudentia sua cum ogni auctorità. Debbi durar questo magistrato per tutto settembre. Li sia dato in terra nova la porta de uno altro magazzen per luogo dell’òfficio suo cum tanto spacio dentro quello, quanto è quello dell’officio della Sanità. Possino tuor do fanti di altri offici che non hanno molte facende et che hanno più fanti, ed uno scrivan de quelli senza altro premio come meglio li parerà et li sia deputato uno nodaro nella Cancelleria nostra.... 3. (Arch. di Stato. Senato, Terra, reg. 25 cc. 8). 1596. 9 agosto. Il numero dei mendicanti è accresciutto grandemente in questa città che perciò del continuo seguono infinitti inconvenienti et seguirebono di magiori quando non se li facessero quelle galgiarde provisioni che ricercha il bisogno, onde li clarissimi signori Proveditori alla Sanità, volendo a ciò remediar, per la presente termination terminano et comandano che non sia persona alcuna sia de che stato et condicion esser si voglia che per l’ave-nire ardischa in niun muodo che dir o imaginar si possa andar mendicando né per le chiese né in luocho alcuno di questa città né meno mandar i suoi fiolli putti o putte ho altre persone per nome suo sotto pena a chi contrafarà di galea, bando, pregione, berlina et di esser frustadi et altre penne ad arbitrio di Sue Signorie Clarissime, le quali sarano eseguite irimisibilmente contra quelli che non obedirano. Quelli mo che si ritroverano veramente in stato de andar mendicando debano comparer all’officio ecc.mo della Sanità et darsi in nota in termine di giorni 4 perchè conosciuto et el stado loro et la necesità che hanno per le loro infirmità o altri rispetti, si possi far quelle provisioni che parerano a Sue Signorie Clar.me et a quelli che si concederà l’andar mendicando se gli farà un bole-tino in carta pecora sottoscritto dalli dar.mi Provveditori alla Sanità con il quale sarà concessa licentia di mendicare con le condicioni in esso descritte di non poter andar mai cercando dentro alle giesie della città non ece-tuandone alcuna ma star sopra le porte di esse né meno di star sopra le piaze, portegi ho altri luogi pubblici de S. Marco et Rialto, nè massimamente per la marzaria; il qual boletino siano tenuti portar sopra l’abito che porte-rano adosso aciò che siano veduti da tutti et contro quelli che trasgredirano sarano eseguite tutte le penne sopradette di bando, galea, pregione, berlina et di esser fru-stado ad arbitrio di S.S. S.S. Clar.me, non se intendendo compresi o obligati alla osservanza del predetto ordine quelli che veramente vano acercando con le caselle per li ospitali ho altri luochi pii per haver già autto licentia dall’officio della Sanità. Et perchè infiniti inconvenienti nascono dalli mendicanti che si trovano in questa città, perciò S.S. S.S. Clar.me terminano et comandano che tutti li mendicanti forestieri che non sono di questa città o che non siano habitanti in essa da tre anni in su si homeni come donne, putti et putte debano in termine di giorni quatro dopo la publicacione della presente partirsi di essa et non debbano più tornarvi et questo sotto tutte le sopradette penne di galea, bando, prigione, de esser frustadi et altre pene ad arbitrio di S.S. S.S. Clar.me da esser eseguite irrimisibilmente tante volte quante sarà da cadauno contrafatto, facendo saper a tutti essi mendicanti forestieri che se venirano all’officio della sanità se gli farano li loro passaporti perchè senza spesa di barca possano esser condotti fuori della città. Et perchè nascono molti inconvenienti cagionati da quelli che alogiano li mendicanti, facendossi pagare a ragion di notte, terminano similmente S.S. S.S. Clar.me che per l’avenire non sii alcuno nè homo, nè dona, sia chi esser si voglia che ardischa alogiar persone mendicanti, se prima non haverano licentia in scritto dall’officio della sanità sottoscritta da uno de’ SS. SS. Clar.me dovendo quelli che ne tengono de alogiati nelle loro case, in tempo de giorni tre dopo la publicacione della presente venir a dar in nota all’officio della sanità dicendo quanti sono, li loro nomi et patrie et ogni altro particolare, né possano per l’avenire li sopradetti che alogiano come di sopra