324 CAPITOLO X. diecimila ducati <*>, ma andarono crescendo fino ai sessanta e ai centomila; Caterina Cornaro, la quarta di otto figliuoli, ebbe mille libbre d’oro, corrispondenti appunto a centomila ducati(2). Talvolta l’assegno alle spose era in beni immobili, per esempio i fabbricati che formavano i due lati di una intera via (ruga di case), come avvenne per le nozze di Pellegrina Foscari, che nel 1491, portò in dote ad Alvise Mo-cenigo ventisei case ai due lati della calle del Paradiso a San Lio<3). Sul ponte s’alza la bellissima cuspide, che unisce le due file di fabbricati e mostra scolpiti gli stemmi Foscari-Mocenigo. Per ostentazione di ricchezza si vide anche portata sulla tavola del convito la dote in denaro; così nel banchetto per le nozze Da Lezze-Foscarini, fra le vivande e i trionfi e i piatti d’oro, furono posti dei bacili con sopra quattromila ducati, parte della dote della sposa: il che, osserva il Sañudo « è ben fatto chi poi far»<4). 114 novembre del 1505 fu deliberato dal senato che nessun gentiluomo o cittadino potesse dare « in dote, ne in promessa, ne lui over altri « per lui più de ducati tremila in tutto, computati tutti fornimenti, robe, doni, cor-« riedi et cadauna altra cosa»(5). Ma la solenne et sancta parte non fu ben intesa et ben exequita, onde si deliberava che le doti non potessero superare i quattromila ducati da lire sei, soldi quattro l’uno, compreso il corredo e ogni altra cosa(6). Le restrizioni prescritte non erano osservate(7), e in ciò sta la ragione per cui, benché il sistema patrimoniale in uso fra coniugi fosse quello dotale, anche a Venezia ci imbattiamo, in via d’eccezione, nella comunione dei beni e comunione universale, la qual cosa singolare vi fu accolta dalla legislazione per lo stesso motivo che la faceva respingere in altre terre, cioè per impedire la deviazione dei beni dalle famiglie. E invero essa doveva applicarsi allorquando la moglie possedeva maggior sostanza di quella consentita dalla legge. Era dunque una regola che confermava l’idea, rigidamente aristocratica, concepita nel 1420, di conservare il patrimonio ai maschi <8). Ma sembra quasi una resipiscenza la deliberazione del maggior consiglio del 4 novembre 1553, per assicurare la dote alle (1) Arch. di Stato, Senato, Terra, reg. 37, c. 107 t. (23 marzo 1551), reg. 43, c. 33 (18 dicembre 1560). Nel luglio del 1514 una Molin si sposa con un Contarmi, e una Diedo con un Vendramin, e hanno ciascuna 8000 ducati di dote (Sañudo, XVIII, 329, 330). Ancora il Sañudo (LVII, 478), in data 16 febbraio 1533: « Noto in questa sera fu fatto « una bellissima festa a cha Corner a San Polo, per le nozze di la fia di ser Zuan Corner q.m ser Zorzi Kav. Proc. « con dote ducati x milla, videlizet 7000 contadi, due milia fra do anni e 1000 tra robe et dinari, in ser Piero Mo-« rexini di ser Zuan Francesco da San Cassan, ricchissimo ». Non erano modeste neppure le doti dei semplici cittadini. NelPAppendice, Documenti D, Contratti di nozze (nn. 1, 11, 111) diamo esempi di contratti fra patrizi e fra cittadini. (2) Simonsfeld, Caterina Cornaro, cit., pag. 55. (3) Museo Correr, Arch. Mocenigo delle Perle, t. II, c. 101, 1538, 30 aprile. Nella condizione a* X savi di Alvise Mocenigo K.r e della N. D. Pellegrina Foscari sua consorte, e de Mess. Antonio Proc. e Frane, e Michiel di lui figlioli, sono ricordate: una casa di provenienza Foscari «in contrà di Santa Marina la qual habitano •; e a Santa Maria Formosa * nel luogo detto Paradiso * altre ventisei case. (4) Sañudo, VII, 161. (5) Arch. di Stato, Senato, Terra, reg. 15, c. 78 t. (6) Ibid., (3 luglio 1551), reg. 37, 150. 1 contratti nuziali, approvati dal doge, dai suoi consiglieri e dai censori, erano sottoscritti dagli avogadori di comune e passati ai notai del magistrato, che li registravano in apposito libro (Decreto del Senato, 29 aprile 1535). Cfr. Un contratto di nozze del 1537 cit. (7) Pertile, op. cit., Ili, § 111, pag. 322, n. 5. (8) Ibid.,§ 112, pag. 335. Sì allude alla parte presa il 22 agosto 1420 (Voi. stat. cit., correzione Trevisan, pag. 197). I.A NASCITA DELLA VERGINE. (Dal « Legendario » del da Va-ragine).