LE CONDIZIONI SANITARIE ECC. 55 stizia et il dovere a cadauno <». La pubblica annona era'affidata a parecchie magistrature. La giustizia vecchia, oltre la tutela delle arti e mestieri, aveva la vigilanza sulle taverne e sulle rivendite di vino al minuto; i provveditori alle beccherie invigilavano alla macellazione delle carni <2>; la ternaria nova e i provveditori sopra olii dovevano mantenerne l’abbondanza e regolarne i prezzi <3>; i provveditori alla sanità avevano la vigilanza sulla salubrità e bontà dei cibi, per impedire le conse dei vini, le miscele degli olii (3), la falsificazione delle droghe <4> e gl’intrugli dei luganegheri (pizzicagnoli). Il pesce non si poteva vendere, se prima non fosse stato riscontrato sano dai •GONDOLE — PARTICOLARE DEL QUADRO «IL PATRIARCA DI GRADO LIBERA UN INDEMONIATO» DI VITTORE CARPACCIO. (Venezia, Accademia). (1) Sanudo, Cronachetta cit., pag. 49. — Togliamo dal Saggio sui prezzi delle vettovaglie ecc. del Cecchetti (in «Atti Ist. Ven. » 1873-74, voi. 32, pag. 1465 e segg.) il valore di alcune vettovaglie dopo la metà del secolo XV: 1 libbra di carne di bove, soldi 2 e 3 di vitello. — 1 paio di polli piccoli, soldi 13; 12 una gallina, e 18 un cappone. — 153 ova, lire 3,02. — 2 gallinaccie, soldi 10: 2 pernici, soldi 19; 1 francolino, soldi 18.— 10 libbre di storione, soldi 18. — 1 miro (libbre grosse 25) di olio, lire 6. — 1 bigoncio di vino bianco di Vicenza, lire 11,10. — 1 carro di legna, soldi 24 picc. 6. — 8 candele, peso libbre 2, lire 1. — 1 staio di frumento padovano, lire 3,15. — 1 quartarolo (1,10 di stato) di sale, soldi 4. — 1 cesto di mele, soldi 7. (2) A San Marco e a Rialto erano le beccherie e i mercati delle carni macellate. Il Fioravanti (Dello specchio di Scientia Universale, Venetia, 1572, pag. 54) insegna in quali tempi le bestie son migliori per ammazzare: - Il verno, quando < è freddo, i porci, e i buoi grassi da Natale; a Pasqua i capretti e i vitelli da latte e li agnelli; la estate i manzi gio-« vani; l’autunno i castrati ecc. ». (3) Il magistrato della sanità, nel 1498, puniva severamente alcuni che vendevano certo olio, nel quale si diceva fossero state immerse per cura persone affette da mal francese. Fatto un esame, si trovarono nell’olio assai immonditie e sporchezi. Calza, Delle leggi di pubbl. igiene della Rep., in « Atti dell’Ateneo Ven. », a. 1865, voi. II,ser. II, pag. 325. (4) Celio Malespini (Ducento Novelle, Venetia, al segno dell’Italia, MDCIX, P. II, c. 117) ricorda a San Marziale una bottega di spezierie, il padrone della quale era stato denunziato di falsificare le droghe alla giustizia vecchia, foro competente di tutti gli speziali.« Quei signori della «Giustizia»- fanno contro simili delinquenti grandissimo e se-« verissimo risentimento e punizione ».