GLI ORDINAMENTI DELLO STATO 17 damente inflessibile, e questa era la sua forza, per quanto si riferiva ai fondamenti dello stato, come la costituzione politica, la giustizia, la sicurezza del paese, non badava con sapiente indulgenza, se altri obblighi secondari fossero dai sudditi trasgrediti. Per esempio le leggi suntuarie, che imponevano le più severe restrizioni, non impedirono UN’UDIENZA DEL DOGE E DELLA SERENISSIMA SIGNORIA. (Miniatura del codice Maggi). (Parigi, Biblioteca nazionale) mai ai Veneziani di sfoggiare in abiti, in ispese, in conviti. Quando fosse consigliato dall’opportunità, il governo stesso avvertiva i suoi ufficiali di temperare la severità della legge, e perfino di non metterla in atto se avesse potuto recar danno al popolo, ai più bisognosi. Nel 1474 il maggior consiglio istituì un magistrato di tre patrizi, soprintendenti all’esazione dei crediti erariali, provenienti da debitori d’imposte cazude (cadute) Molmenti, La Storia di Venezia nella Vita Privata — P. II. 2