LA FAMIGLIA 325 mogli, le quali asserivano che « li mariti loro tendevano a povertà ». I provvedimenti relativi, che erano preceduti da pubblico avviso nell’interesse di altri eventuali creditori del marito, fanno pensare all’odierno nostro istituto della separazione della dote dai beni del marito, e richiamano alia mente l’antica massima romana: « Interest reipublicae « mulieres dotes salvas habere propter quas nubere possint»*0. Importava infatti, fra altro, l’integrità deila dote pel caso che la donna, rimanendo vedova, volesse passare a seconde nozze. Ma in previsione della vedovanza cercavano spesso le donne di farsi favorire GIROLAMO DA SANTA CROCE O GIULIO CAMPAGNOLA (?) —LA NASCITA DELLA VERGINE (AFFRESCO). LA CAMERA DA LETTO DI UNA PUERPERA. (Padova, scuola del Carmine). nel testamento dai loro mariti, benché la moglie, alla morte del coniuge, diventasse non più straniera alla casa maritale, ma donna e madonna, rappresentante del pater iamilias defunto(2). È anche degna di nota la savia legge che alla moglie separata per reato di adulterio faceva perdere la dote, la quale era goduta dal marito e ricuperata soltanto se i coniugi si riconciliassero e si riunissero. Eccellenti erano poi i provvedimenti circa la tutela dei minorenni*3*. Soltanto Venezia e la Toscana hanno su questa materia magistrature speciali fin dal principio del secolo decimoterzo. A Venezia, ai giudici del piovego, subentrano in questo ufficio, nella seconda metà del Dugento, i prò- (1) Voi. stai, cit., pag. 196. (2) Tamassia, La famiglia cit., pag. 336. (3) Roberti, Ricerche intorno alla tutela dei minorenni, Padova, 1905, voi. H, pagg. 104-110.