318 CAPITOLO X. Don »clic. DONZELLA NOBILE COL VELO. (Incisione di Giulio Goltzio negli « Habitus» del Boissard). dagli investiti, curanti solo di sfruttarli il più possibile vita loro durante, e non di conservarli e migliorarli pei successori di non loro libera scelta, le disposizioni tuttavia adottate non si ispirano contro l’istituto medesimo, chè anzi nel prologo di quella deliberazione si afferma, fra altro, di volere « massimamente che le ordinazioni delli te-« statori quanto più far si possa abbino « luogo ». Lanientavasi che « quasi tutte le « case che si veggiono distrutte in questa « nostra città sono le sottoposte per li testa-« tori a condizione et fideicommissi », con danno dei prestabiliti successori dei presenti usufruttuari, e per ciò contro la stessa intenzione dei testatori; lanientavasi altresì il danno pubblico che ne derivava sotto un duplice aspetto: quello fiscale, perchè detti usufruttuari « ne etiam per quelle curano di pali gar le debite angarie », ma soprattutto quello edilizio, attesa la « deformazione della « città per tal frequenti ruine ». Ma il provvedimento che all’uopo si prese, non fu già quello di rompere il vincolo fedecommissario, bensì di trasferirlo, quando gli stabili non si potessero altrimenti riparare, sopra altri beni, acquisiti col prezzo ritratto dalla vendita all’incanto degli stabili rovinosi, e si ribadiva doversi avere, quanto agli immobili di nuova investita, « il massimo rispetto «alle ordinazioni del Testator, et che quelle possano meglio et più facilmente esser « osservate et quello che in tal modo li comprerà, resti ad unguem sottoposto et obbligato « a tutte quelle condizioni fìdei-commissi che erano obnoxii « li primi stabili venduti » <■>. Tale il disposto fondamentale di questa parte, la quale, se attesta la grande saviezza dei deliberanti e la chiara visione di uno dei principali inconvenienti delle sostituzioni fede-commissarie, è lungi però dal proposito di volerle comunque troncare e sovvertire. L’opera del legislatore appare veramente giusta e provveduta, quando vuole rispettati i vincoli e gli interessi, sorti da legittime nozze. Aveva giovato alla pace familiare il DONZELLA PER ISTRADA. Dagli « Habiti » di C. Vecellio). (1) Arch. di Stato, M. C., Libro d'oro, voi. XII, c. 162. NOVIZZA. (Dagli < Habiti » di C. Vecellio).