314 CAPITOLO X. « acciò che se ’1 matrimonio non sarà delli prohibiti dalle leze nostre el sii notato «sopra un libro separato... et sia sottoscritto per tutti tre gli avogadori»(1). Da questo decreto ebbe origine il Libro matrimoni, che insieme con quello delle nascite formò il Libro d’oro e fu tenuto dall’avogaria fino al cadere della Repubblica. Nel 1533 (9 marzo), dopo aver premesso che se alcun nobile avesse sposato « alchuna fantesca o «femina di villa, over qualunque altra di abjetta et vii condizione», i figli avrebbero perduto la nobiltà, si ordinava che, se qualche dubbio circa la condizione della moglie OCCUPAZIONI E CURE DOMESTICHE DELLE DONNE. Incisione di Luca Bertelli della metà circa del sec. XVI. sorgesse negli avogadori, questi dovessero dedur la cosa al collegio^, a cui fu sempre sottoposto di caso in caso il giudizio, dopo aver indagato se il padre e l’avo della sposa avessero « esercitato arte meccanica et manual ovvero di altra conditione simile « a questa, sempre intendendosi che la donna che haverà tenuto vita inhonesta non « possi esser admessa » <3). Anche per i matrimoni dei cittadini originari, dopo la metà del secolo XVI, vi furono leggi speciali. Un decreto del 3 luglio 1569 stabilisce che gli uffici di cancelleria non possano dalla quarantia criminale conferirsi che « a citta-« dini nostri originarj et nasciuti di legitimo matrimonio, i quali siano obbligati provar (1) Arch. di Stato, C. X, Comuni, reg. 2, c. 16 t. (2) Ibid., M. C., Libro d'oro, XI, c. 172. (3) Ibid., Senato, Terra, reg. 59, c. 75 (30 giugno 1589).