LA FAMIGLIA 315 « all’ufficio dell’avogaria predetta non solamente la civiltà sua originaria, ma il legit-« timo nascimento loro et delti loro padri et avi »<*>. Per la prole della borghesia e del popolo, gli esecutori della bestemmia mandarono fuori un editto affinchè i parrochi inscrivessero tra i figli legittimi soltanto quelli nati da genitori coniugati, esigendo nel dubbio la fede di matrimonio <2). Lo spirito conservativo, ligio alle tradizioni, si manifesta anche neH’ordinamento giuridico della famiglia, tant’è vero che, circa nella seconda metà del Cinquecento (1548), si ristampano, come pienamente in vigore, gli statuti del Tiepolo del secolo XIII, e nel 1619 se ne fa bensì una nuova edizione con notevoli aggiunte<3), ma poche di queste riguardano il diritto di famiglia, e nulla troviamo che modifichi o allarghi nella con- LAVORI DONNESCHI. (Dal libro di ricami detto «il Burato », Venezia, Alex. Paganino, s. a.ì. clusione del matrimonio la partecipazione dello stato, la quale non andava mai oltre a queU’obbligo delle stride, che la legge del 1323 prescriveva pei matrimoni soltanto dei minori di anni sedici che fossero sui juris <4), e che una parte del maggior consiglio del 16 ottobre 1325 aveva esteso a tutti i matrimoni, precorrendo così la decisione generale del concilio di Trento<5). Ma non ancora le leggi avevano potuto togliere del tutto l’abuso dei matrimoni alla presenza soltanto di due o più testimoni, dando così modo di prender più mogli. Il Sanudo ricorda un ser Paulo Canal, condannato per aver sposato prima una meretrice e poi una gentildonna Valier(6>, e ci fa assistere all’agonia, agitata da visioni e allucinazioni diaboliche, di un tale, che su Io estremo (1) Arch. di Stato, Af. C., Angelus, c. 34. (2) Qualche volta però accadeva che si inscrìvessero tra i legittimi i figli nati da adulterio, indicando i genitori come giugati. Cecchetti, La Rep. di Ven. e la Corte di Roma cit., voi. I, pag. 55. (3) Volumen statutorum, legum ac jurium DD. Venetorum cum correctionibus in creatione sereniss. principum Bar-badici, Lauredani, Grimani, Gritti, Trivisani, Venerii, Prioll, Ciconiae, Memmii et Bembi, Venetiis, 161 (4) Vedi voi. I, pag. 440 di questa Storia. (5) Pertile, Storia del dir. italcol. Ili .§ 108, pag. 301, n. 81. (6) Sanudo, LVI, 95.