20 CAPITOLO II. strature giudicavano delle cause, il cui valore era superiore ai trecento ducati (cause de majori): per quelle inferiori ai cento ducati (de minori) erano competenti gli auditori vecchi, nuovi, novissimi, i quali avevano inoltre l’ufficio di trasmettere (intromissione) le cause ai più alti giudici di appello. Questi rilasciavano in modo definitivo, sulle sentenze dei primi giudici, la conferma (spazzo di laudo), o l’annullamento (spazzo di taglio) <‘>. Per la facilità con cui venivano tagliate le sentenze dei primi giudici, furono deputati a difenderle dinanzi alle quarantie due contraddittori, istituiti con legge del 23 gennaio 1546 (2). Era vietato ai giudici delle cause civili di ricever visite e raccomandazioni dagli amici, concesse invece negli affari criminali, che non fossero materia di stato, volendo lasciar aperte tutte le vie alla difesa dell’accusato e capo del consiglio dei d.ec. alla pietà degli amici. I pupilli, le vedove, i poveri godevano (Dagli « Habiti » del veceiiio). del patrocinio gratuito, e sembra un’istituzione di tempi più a noi vicini quella dei nobili avvocati de’ prigioni (29 giugno 1443), obbligati ad ascoltare i desideri e le lagnanze dei prigionieri e a portarle dinanzi ai tribunali, alla presenza del popolo. Soltanto nei processi criminali, che appartenessero alla giurisdizione del consiglio dei dieci, la difesa, sempre concessa, doveva essere trattata per ¡scrittura. Dinanzi alla quarantia, ognuna delle due parti aveva per consuetudine due avvocati; quando da ultimo parlava il quarto di essi, non poche volte il quinto, detto l'interruttore, aveva facoltà d’interrompere, per rettificare le inesattezze di fatto o gli errori di diritto. Il tempo era misurato ai contendenti con lance giusta ed eguale: sopra uno sgabello, dinanzi ai giudici, il fante poneva una piccola clessidra, chiamata mezzarola, con la sabbia detta da ore. Quando la clessidra cominciava a segnare il tempo, (1) Lo spazzo di taglio aveva per effetto una reductio causae in pristinum statum. Colui contro il quale era tagliata la sentenza, od altro atto di prima istanza, secondo la clausola dello spazzo, partibus in pristinum revertentibus, poteva dichiarare, nel constituto di pristino, di voler valersi di quel beneficio, per rimandare la causa al giudice di prima istanza. (2) G. Ferrari, op. cit., pag. 121. Comandator:. MINISTRI DI « BASSO MINISTERO ». CAPITANO O MISSIER GRANDE (CAPO BARGELLO) — CAPITANO MINORE — COMANDADORE. (Dagli « Habiti » del Vecellio).