L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LE LEGGI 85 da storici a Enrico Dandolo ed assegnato al 1192: sono settantaquattro capitoli <’>, nei quali si raccolgono gli usus Venetorum e le leges di materia civile e procedurale. Precedenti la riforma di Orio Mastropiero, essi furono inclusi poi nella collezione degli statuti civili, del 1242, coi capitoli di Enrico Dandolo del 1204 (2), di Pietro Ziani del 1214 e del 1226 <3), di Jacopo Tiepolo del 1229 e del 1233 <4>. Parallelo è lo svolgimento del diritto marittimo : al doge Pietro Ziani son dovuti gli ordinamentii super saornatione carieatione et stivatione navium, rifusi e compiuti nel capituiare navium di Jacopo Tiepolo del 1229, che contiene il diritto marittimo fino allora elaborato (5>. La legislazione criminale si venne formando anche più semplicemente: ordinata per la prima volta nella promissione del maleficio, pubblicata nel 1181 dal doge Orio Mastropiero, fu riformata nel 1195 da Enrico Dandolo.' La revisione statutaria operata da Jacopo Tiepolo in relazione alle leggi civili, compiuta con un sesto libro da Andrea Dandolo, la riforma fatta nel 1232 dallo stesso Jacopo Tiepolo e l’altra del capituiare nauticum, dovuta a Ranieri Zeno nel 1255, compirono l’opera allora incominciata. Per tale lenta elaborazione, alla metà del secolo XIV il corpus legislativo del diritto veneziano era interamente svolto ; e resterà per secoli il fondamento dell’attività legislativa dello Stato, nonostante il grande lavoro di perfezionamento e le riforme di mano in mano deliberate. Si ponga mente per altro che non tutto il diritto privato marittimo e penale è negli statuti, e che cotesta perennità delle colle zioni statutarie non significa immobilità delle istituzioni. Occorre altresì tener presente che nell'adattamento del vecchio diritto e nella creazione del nuovo era sempre viva la consuetudine, nella duplice forma specialmente della giurisprudenza e della pratica degli uffici. Ancora prima della compilazione definitiva dello statuto veneziano cominciò intorno alle leggi il lavoro esegetico dei giudici ed interpreti veneziani, non punto digiuni di cultura giuridica e non estranei al moto di risorgimento del diritto classico. Se a Venezia fu meno in vigore il Corpus juris giustinianeo, non furono ignote le compilazioni che da quello traevano origine, e il fondamento della dottrina e della pratica veneziana, specie la più antica, si deve pur ricercare nel diritto romano. La Ratio de lege Romana o i Iudicia a probis iudicibus promulgata, raccolta del secolo XII, provano l’esistenza e l’uso di un Liber Romanae legis, che si ricollega al ciclo dei trattati più in uso nella pratica italiana e straniera del tempo : alla Summa legum di Riccardo Pisano, alla Summa codicis Trecensis, alla Summa di Rogerio e soprattutto al famoso così detto Codi provenzale <6). Su la cognizione scientifica del diritto romano prevaleva la consuetudine, che preparava il nuovo diritto locale. La consuetudine conservò in Venezia più che altrove importanza come fonte di diritto, e gli stessi statuti riconoscevano ad essa forza di legge, là dove mancava la norma del diritto positivo. Nella consuetudine trovava già ricco alimento la più antica giurisprudenza, sistematicamente ordinata, a metà del secolo XII, ne’ Iudicia a probis iudicibus promulgata (7) : e il perfezionamento del senso giuridico, che seguiva di pari passo il risorgimento degli studi, e lo svolgersi dell’esi- (1) Pubblicati da Besta e Predelli, Gli statuti civili di Ven. cit., t. I, pag. 205 segg. (2) Ibidem, pag. 243 segg. (3) lbid., pag. 250 segg., 285 segg. (4) lbid., pag. 266 segg., 280 segg. (5) Sacerdoti e Predelli, Statuti marittimi veneziani fino al 1255, in « N. Arch. Ven. », N. S., a. 1902 e 1903, voi. IV e V. (6) Pitzorno, Il Liber Romanae legis » della « Ratio de lege Romana », in « Rivista ital. per le se. giur. », voi XLIII, pag. 101 segg. : Il « Liber Romanae legis » degli « Iudicia a probis iudicibus promulgata », ibid., voi. XLIV, pag. 269 segg. (7) Pitzorno, Le {consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229, Venezia, 1910, in « Misceli, della R. Deput. Ven. di Storia Patr. », ser. Ili, voi. II, pag. 293 segg.