L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LE LEGGI 91 di atti di successione, di cessioni o vendite, di proprietà e servitù del suolo, di locazioni, investiture, ipoteche, livelli : di un corredo insomma di scritture attinenti a un sistema di diritto sufficientemente bene ordinato fino dai tempi in cui Venezia si costituì in libero stato. Quanto alle persone giuridiche, scarse sono le notizie intorno a comunità e fondazioni, prima del 1200. Ma non deve far maraviglia se anche in Venezia, come nelle altre parti d’Italia, il concetto romano puro della persona giuridica, separata e distinta da’ suoi componenti, venne, non senza l'influsso del diritto barbarico, notevolmente alterandosi. L'associazione ebbe tuttavia largo favore, specialmente nel campo religioso. e le istituzioni ecclesiastiche hanno spesso offerto, come è noto, ai laici il tipo della costituzione corporativa (1>. Notevole è, rispetto alle persone giuridiche, specialmente per le consorterie d’arte, la vigilanza da parte dello stato. JACOBELLO DEL FIORE — LA GIUSTIZIA E DUE ARCANGELI. (Già nel palazzo ducale, ora nella galleria dell’Accademia). Perciò che riguarda le persone fisiche, cominciamo dal più umile grado, i servi. Nelle case era vecchio retaggio lo schiavo, e continuò molto a lungo, benché, sul finire dell’età di mezzo, l’uso degli schiavi andasse sempre più restringendosi. Anche a Venezia Io schiavo era una cosa ed un oggetto di lusso. Vero è che la presenza di schiavi e di schiave, nelle famiglie patrizie ed agiate, era sì una ostentazione di grande agiatezza, ma era pure una necessità dinanzi all’esodo dei servi, sottrattisi ai vincoli servili conseguendo la piena libertà giuridica. Gli schiavi accudivano ai più umili servizi domestici ed intorno ad essi ruzzavano i fanciulletti. La loro condizione non era molto dura, quantunque pur a Venezia il servo si dicesse in dominio dell’acquirente, che lo considerava come res sua propria <2>. Nè erano ridotti all’estrema umiliazione dell’essere umano ; una certa personalità era anche ad essi riconosciuta : adivano il tribunale comune, avevano famiglia propria e facoltà di obbligarsi, di acquistare, di possedere <3>. Insomma il sentimento rispetto ad essi si andava interamente mutando: (1) E. Besta, II dir. e le leggi civ. cit., pag. 62. (2) V. Lazari, Del traffico e delle condizioni degli schiavi in Ven. nei tempi di mezzo, in Misceli, di St. it. », Torino, a. 1862, voi. I, pag. 22; Cibrario, Della schiavitù e del servaggio ecc., Milano, 1868-69. (3) E. Besta, Il dir. e le leggi civ. cit., pag. 52.