L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LE LEGGI 95 dei trapassi opportunamente si provvedeva con le così dette investitiones O, che nel 1 ambito processuale ricordano non le investitiones germaniche, ma le romane tnis-siones in possessionern. Pur nelle obbligazioni, più che altrove, il diritto veneto si fonda sul diritto romano, con prevalente azione in questa materia del diritto bizantino, da cui venne certamente il largo uso delle pene convenzionali; persino il vocabolo greco TTQÓcmuov (prostimum) penetrò fra le lagune <2>. Altri mezzi frequenti di guarentigia erano il pegno e la fideiussione o plezaria, che rivestiva le forme esteriori della vadia longobarda, e che, anche a Venezia, oltreché plezaria, dicevasi vadia. ERODE ORDINA CHE SAN PIETRO SIA TRATTO IN CARCERE. (Magistrato che ordina d’imprigionare un accusato). Mosaico del sec. XIV nella basilica di S. Marco. Per serbarne la prova se ne stendeva un apposito breviarium testatimi et robora-tum, la cui formula risulta da un documento del gennaio 1148 (3>. Ricorderemo altresì un atto di pegno che un Martino Scaranto di Chioggia minore, quale fideiussore di Domenico Stania, fece rogare da un Tribuno, suddiacono e notaro (4>. Tale atto, dell'ottobre 1081, spiega come lo Stania si obbligasse a dare il pegno di tre saline e due parti di vigna a Vitale Morari, frate del monastero di San Giorgio, col patto che, mancando lo Stania o sottraendosi alla promessa, dovesse nondimeno il mona- (1) E. Besta, Il dir. e le leggi civ. cit., pag. 124-126; Checchinj, La « traditio » e il trasferimento delle proprietà cit., pag. 146. (2) Checchini, op. cit., pag. 142. (3) Ibid., pag. 143, n. 3. (4) Arch. di Stato, Manimorte, San Giorgio Maggiore, Pergamene, B. 27.