LA FAMIGLIA 453 quelli della famiglia (!), ne riconosceva con atto formale il loro ammontare, garantito sui beni suoi o del suo de cuiiis (2>, anche se in luogo dei beni mobili fosse obbligato alla restituzione dell’equivalente. Ad un’eguale norma erano sottoposte le sostanze parafernali e le dimissorìae. Di queste la donna non poteva in nessun modo disporre per atto tra i vivi, ma soltanto con atto di ultima volontà. D’altra parte, il marito non era arbitro assoluto dei beni della moglie, che la legge voleva tutelati sia con la documentazione di carte di sicurtà (3\ sia commettendo al giuramento della donna l’accertamento della dote <4>, sia, negli atti di compra e vendita degli immobili, vincolati a sicurtà della dote nuziale, facendo obbligo di denunziare, sempre col vincolo del giuramento, l’ammontare della dote stessa, per detrarla dalla libera disponibilità del prezzo di vendita. La somma corrispondente al valore della dote doveva investirsi in un deposito cauzionale presso i procuratori di San Marco, oppure se ne poteva trasferire la guarentigia su altro immobile d’ugual pregio, però col consenso della donna. Anche era lecito investire il capitale in oro ed argento, ad utilitatem et pro-ficuum ipsius, da depositarsi presso i procuratori di San Marco, secondo il nuovo uso introdotto dalla revisione legislativa del Tiepolo, per attenuare la rigidezza delle antiche norme, troppo restrittive del libero uso dei beni dotali (5K La donna stessa, a tutela dei suoi diritti dotali e per i beni del marito, era ammessa alla complessa procedura delle investiciones (5>, e perciò ad adire il giudice; e quando restava vedova poteva esercitare ogni azione per rivendicare i suoi diritti sui beni del marito, un anno e un giorno dopo la morte di lui {7\ per pio rispetto allo stato vedovile della donna, fatta, sì, donna et domina in domo sua, ma lasciata in condizioni di fortuna non troppo liete. L’atto simbolico, che precedeva ogni azione legale (8>, per mettere in vigore i diritti della vedova, ha il significato d’un vero e proprio scioglimento di matrimonio, BATTESIMO PER IMMERSIONE. (Dai « Fatti della vita di San Marco », mosaico del sec. XIII). (Basilica, cappella Zeno). (1) E. Besta, II diritto cit., pag. 82; N. Tamassia, Il testamento del marito, Bologna, 1905, pag. 22. (2) Statutum Ven., I. I, cc. 53, 56, 57, 61. (3) Ibid., 1. I, c. 53. (4) Ibid., 1. I, c. 55. (5) Ibid., 1. Ili, cc. 28, 29. (6) Ibid., 1. Ili, c. 39. (7) Ibid., 1. Ili, c. 54. (8) Ibid., 1. I, c. 62.