L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LE LEGGI 107 reati politici, è la pena più frequente fra le corporali, che non sono tutte frutto del diritto barbarico, ma formano larga parte dell’intero sistema penale bizantino. Nella Promissione al maleficio del doge Orio Mastropiero (1181) si vede molta conformità con le pene, ben prima di quel tempo in vigore, indicate dagli antichi cronisti. Lassassinio era punito con l’impiccagione*1). Anche l’omicidio per volontà determinata si puniva col capestro, e dai beni dell’omicida si prelevava una certa somma a prò degli eredi dell'ucciso, e un’altra, come multa, era dovuta al governo. Nel veneficio, se seguito da morte, il reo era condannato al capestro o al rogo; qualora il delitto cagionasse alla vittima, non già la morte, ma la perdita dell’intelletto, sembra invece fossero tre le maniere della punizione secondo la gravità dei casi: la perdita di GRAFFITI DI PRIGIONIERI SULLA PARETE DELLE PRIGIONI « TORRESELLE * NEL PALAZZO DUCALE. una mano, o di tutte e due, o l’abbacinamento. Dove la Promissione del 1181, fondamento delle leggi penali successive e continuazione delle anteriori, accresce il rigore, è rispetto ai furti. Bollato e frustato chi rubava per un importo fino ai venti soldi: se recidivo per la stessa somma, gli si strappavano gli occhi; per una somma maggiore, era impiccato. Se un ladro, sorpreso nel suo tentativo, si iosse difeso con le armi, o nella fuga avesse ferito qualcuno, era condannato a perdere gli occhi e la mano destra; chi veniva trovato nascosto in casa altrui con prava intenzione, era frustato e bollato; perdeva gli occhi il ladro che faceva violenza nell’altrui domicilio. Da questa legislazione che tutelava con pene così severe gli attentati alle sostanze dei cittadini, laddove talvolta puniva di semplici multe le violenze personali e le ferite, appar chiaro che quegli isolani, gelosi delle piccole proprietà, a prezzo sudatissimo procurate, intendevano con estreme pene allontanare il pericolo di vedersele sottratte. Supplizi consueti erano la tortura, riconosciuta dappertutto spediente necessario di procedura e tuttavia usata con le garanzie cui accennammo, la galera, il bando con facoltà di uccidere il (1) La cit. Cronaca del diacono Giovanni, pag. 118, ricorda che il doge Orso (864) fece impiccare i due assassini del vescovo di Torcello, uno presso il fiume Sile, l’altro presso Torcello.