104 CAPITOLO IH. atti e le testimonianze da allegarsi insieme cogli atti processuali, compiuti i quali li giudizio era portato davanti alla quarantia. Gli avogadori provavano la domanda di citazione del reo davanti alla quarantia (et propterea hodie per do/ninos advocatores comunis placitatus fuit N. N.), riferendo e leggendo i risultameli processuali e proponendo si procedesse sul fatto. Per scrutinio segreto si votava se ciò dovesse farsi ; e risultato che sì, tanto dagli avogadori uniti o singoli, come dai membri della quarantia si facevano le proposte di merito, da votarsi sempre a scrutinio segreto ad una ad una, e di esse si riteneva approvata quella che dopo uno o più scrutini raccoglieva i due terzi dei suffragi. II carattere politico della quarantia, anche nelle sue facoltà giudiziarie, è rivelato dal fatto che molto spesso essa è chiamata ad esercitare tale mandato in unione al consiglio dei pregadi, in giudizi, nei quali la ragion-politica è predominante. Un tal Jacobello Polani di San Zulian, trovandosi nel 1332 in Negroponte, aveva sfregiato il nobil Zanotto de Pallavicini, ricco mercante di Genova, allora a Negroponte per affari di commercio, sulla piazza del mercato, presente il bailo Pietro Zeno e molti altri nobili mercanti veneti, sine aliqua causai. Denunciato il fatto dal bailo, il giudizio fu richiamato a Venezia, rimesso agli avogadori per istruzione e, giudicato in seduta plenaria del pregadi e dei quaranta, il reo è condannato al bando per cinque anni. La pena ha però valore relativo; più importa a noi il significato che assume nello svolgimento della procedura la compenetrazione delle funzioni amministrative con quelle giudiziarie, là dove l’offesa alla legge in qualche modo può trascendere l’interesse strettamente individuale e personale, sia per il soggetto sia per l’oggetto della sanzione penale. Con attributi ancora più ristretti e specifici si istituisce, si va ordinando e si consolida il consiglio dei dieci ne’ suoi uffici giudiziari parallelo, nell’intima struttura dei propri attributi, alla quarantia. Anch’esso è un consiglio; è quindi un’accolta essenzialmente politica, la quale, per alte ragioni di governo, richiama a sè una parte dei compiti giudiziari esercitati dalla quarantia, e cioè i reati contro la sicurezza dello Stato, e, come foro speciale in relazione agli intenti politici della costituzione veneziana, tutti i reati nei quali per ragion di stato sia implicato un patrizio(2): organo (1) Arch. di Stato, Avogarìa di Cornuti, Raspe, I, 3, c. 23 t., 2 novembre 1332. (2) Anche degli atti del consiglio dei dieci diamo qui di contro esempio e aggiungiamo la trascrizione : « 1355 die 28 Marcij « Capta « Quia de accusa facta contra istum Stephanum Pianigo per ea que habentur ad audienciam suam pervenerit et dato’ « quod forsitan non sit piene contra eum probatum, vadit pars prò omni respectu boni, quod dominatio mittat prò dieta-« Stephano increpando et redarguendo eum de falò suo, cum illis verbis que dominationi videbuntur, cum in simili casu: « sic alias servatum fuit — 12, non — 5, non sinceri — 0 « capita consilii -f- (in marg.) « die XXVI Marcij. « Quod ser Franciscus Lauredano, electus consul mercatorum, possit jurare officium suum, stando hic quantum stete-« rint alii de consilio de X. « Electi capita consilii de X . prò mense aprilis futuro « Ser Thomas Sanuto Inquisitores prò dicto mense « ser Johannes Marcello ser Lucas de Lege « ser Michaletus Delphino ser Petrus de Musto o « die . viij Aprilis « Capta « Quod auctoritate huius consilij isti quinque, qui occasione huius rumoris et enormitatis presencialiter in carceribus « detinentur, interdicentur per capita huius Consilii, et insuper quod ipsa capita habeant libertatem possendi capi facere « et detineri infrascriptos, qui etiam dicuntur fuisse culpabiles, videlicet Zaninum Bono, Menegellum eius filium, Mene-« gum Loro, Andream Zafonum et Tossum Michaelem et filium mulieris Apozollo, et faciendi diligentem examinacionem