Capitolo III. L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LE LEGGI Capo dello Stato era il doge, il quale riuniva in sè anche la somma del potere giudiziario ; a lui spettava per eccellenza sapienter et onorifice Veneticoram causarti in omnibus tractare (1). Per ciò, se pure le civitates e le isole soggette alla civitas, che era la sede ducale, mantennero, entro certi limiti, una separata giurisdizione, sulle giurisdizioni minori prevalse quella del doge, e dovette esser lecito ai minori giurisdicenti d’appellarsi a lui. Così probabilmente anche l’esercizio della giurisdizione da parte dei giudici locali, nei quali potremmo ravvisare i continuatori dei tribuni, ebbe presto ad apparire come la manifestazione di poteri che in sostanza derivavano da quel supremo rettore, che era il doge. E qui giova notare che non è assurdo il riconnettere a un^vecchio tribunato bizantino i gastaldiones giusdicenti, i quali non si debbono confondere coi gastaldiones ducali, puri esecutori degli ordini del doge o della curia formatasi intorno al doge e per lui operante. Il nome germanico, anzi lan-gobardo, non deve oscurare la giusta visione delle origini dell’istituto: e non è necessario pensare ad ordinamenti interamente nuovi che si siano formati su territori temporaneamente aggregati al regnum italicum. La struttura del gastaldato veneto resta appunto, per le diverse origini, distinta con note particolari dal castaldato langobardo e franco, che nei territori del regno italico doveva dar luogo al vicecomitatus. Negli uffici chiamati a render ragione nelle contrade potevano dunque durare le forme e in qualche modo lo spirito dell’amministrazione bizantina. Ma, col decadere generale delle contrade, alcune delle vecchie giurisdizioni scomparve: o; quelle che rimasero furono sempre più strettamente legate alia giurisdizione centrale. Questa ebbe presto per ufficio la curia che, formatasi intorno al doge e da lui preseduta, si disse appunto ducale. Non dobbiamo confonderla col publicum placitum, anche se qualche volta possa sembrare la stessa cosa : la designazione di publicum ci riporta al populus, al quale dovette in' origine spettare, almeno in materia di crimini gravi, la giurisdizione punitiva, in quanto la pena poteva importare la perdita della vita e la esclusione dalla società politica. Sono attributi che poi passeranno al maggior consiglio, ai pregadi, alla quarantia, consilia sorti dalla concione ; SIGILLO DEL MAGISTRATO DI PETIZION. (Disegno del Grevembroch). (1) Giovanni Diac., Chron., pag. 98. Molmenti, La Storia di Venezia nella Vita Privata — P. I. 6