LA FAMIGLIA 457 supposto di dover adottare quel criterio, che si sarebbe accolto se i due fratelli avessero proceduto alla divisione all’atto della successione (,). Ma si opponeva che la comunione pel vincolo sociale aveva fatto nascere nuove attività e nuove relazioni, onde la figlia non poteva considerarsi come semplice succedanea al padre, tale da rivendicare intera quella quota che a questo sarebbe spettata. E il giudice d’appello, contrariamente ai dettami della scienza, annullava la sentenza, seguendo una rigida giurisprudenza, la quale, in conclusione, riduceva gli effetti che il vincolo sociale avrebbe dovuto creare, col riconoscere la successione normale che assegnava alla donna un trattamento d’inferiorità in confronto ai discendenti maschi. Comunque, era GRUPPO FAMILIARE. « La Madonna, il Bambino e San Giovannino » del Carpaccio. (Francoforte, Istituto Staedel). questo un segno della minor coesione familiare, necessariamente indebolita dallo sviluppo della vita economica e sociale, che reclamava per i figli una maggior libertà d’azione, una maggiore indipendenza economica ed una netta separazione d’interessi, per stimolare la loro attività e assicurarne gli effetti. Di qui il costume invalso di svincolare al più presto il figlio dai legami di famiglia, con assegnargli quote patrimoniali, per le quali cessava ogni sua relazione d’interessi coi beni paterni, fino al punto che di esse il padre non doveva più rispondere, come sopra di esse non poteva esercitarsi nessun’azione, anche trattandosi di donne, nemmeno se il padre avesse creato un debito dopo la data dell’assegnazione patrimoniale. (1) Arch. di Stato, Avog. di Commi, Raspe, I, 1, 50 — 1326.