LE VESTI E GLI ORNAMENTI DELLA PERSONA 393 di gonnella, guarnacca e mantello; di ornare la veste nuziale con frexature di perle di valore superiore ai venti soldi di grossi. Non si poteva portare sulle vesti nessuna guarnizione che superasse il prezzo di lire cinque di piccoli; proibiti gli ornamenti di perle alle trecce (dregadori), e quelli al sommo della veste intorno al collo di bottoni d’oro e d’ambra (cavezature), che costassero più di dieci soldi di grossi; proibito possedere più di due pelliccie, e più di un manto di pelle foderato di cendato; vietato VESTI DEL PRINCIPIO DEL SEC. XV. Particolari di un polittico di Antonio Vivarini. (Roma, museo Lateranense). lo strascico che oltrepassasse la lunghezza di un braccio nelle guarnacche per donne. Nel 1334, il 9 giugno, si prendono dal senato severi provvedimenti contro le vesti troppo ricche e gli ornamenti d’oro e d’argento (jocalia) delle spose ; e dopo pochi giorni (20 giugno) si vietano alle donne e agli uomini vesti di panno ad aurum la-borato ad acurn ; si permettono alle spose due sole rnantaturas vel varnimenta (manti di pelle), foderati di velluto e di sciamìto, e cappe che abbiano soltanto modesti ornamenti e non fregi di perle, d’oro e d’argento. Non potevano superare un determinato valore le perle nelle acconciature del capo, le guarnizioni d’oro e d’argento delle gonnelle, le cinture (centurae argenti) e i cultellini, acusleria, burse e altri gingilli (picalia-picagia) che vi si appendevano (1>. Un’altra legge del 21 maggio 1360 tratta (1) Bistort, Il magistrato alle Pompe cit., pagg. 311-352.