IL SENTIMENTO RELIGIOSO ECC. 137 concedere l’investitura, intatte le norme relative all’alienazione dei beni ecclesiastici (1), nella cui amministrazione, accanto al patriarca, ai vescovi, ai canonici, agli abati, ai preti, ai frati, comparisce sempre la persona del doge, senza il consenso del quale gl’immobili non si possono alienari vel pignorari nec infeodari nec permutari. Col proceder del tempo la ristretta potestà del clero andò a poco a poco allargandosi, o per concessioni della stessa Repubblica, o per abusi degli ecclesiastici. All’ombra di esenzioni pontificie, il clero mirava a erigersi in giudice assoluto disè e dei propri membri, cercava sottrarsi agli obblighi delle pubbliche gravezze, si sforzava di ottenere i privilegi GRADO — INTERNO DEL DUOMO (SEC. Vj). accordati alla casta sacerdotale dagli altri stati. Le necessità politiche costrinsero talvolta la Repubblica ad accomodamenti, non mai ad alcuna umiliante transazione, che potesse interrompere l’ammirevole continuità logica, che sino agli ultimi tempi informò i provvedimenti onde eran determinati i limiti tra le due potestà laica e sacerdotale. Gli abusi del clero furono sempre vittoriosamente combattuti, non badando ad esenzioni pontificie, restringendo le immunità e il diritto d’asilo delle chiese (2>, escludendo dai consessi politici e dagli uffici pubblici i sacerdoti nobili, togliendo agli ecclesiastici le cause spettanti al foro secolare, vietando di portar fuori dello stato le cause contro i preti e; parti- (1) Besta e Predelli, Gli St. civ. cit., pagg. 25, 26. (2) Anche a Venezia .v’era nelle chiese il diritto d’asilo, ma il Governo cercò spesso di restringerlo, come avvenne nel 1310, quando fu imposto ai monasteri di non dar ricetto ad alcuno dei ribelli della congiura di Baiamonte Tiepolo. Gallicciolli, II, 183.