LE VESTI E OLI ORNAMENTI DELLA PERSONA 395 che non si poteva impedire, compromettevano la loro autorità. L’eseguimento della prima legge del 1299 fu affidato agli avogadori di comune e ai signori di notte: ma poi il procedimento e l’applicazione dei provvedimenti suntuari andarono palleggiandosi da un magistrato all’altro fino al 1514, in cui furono istituiti i provveditori alle pompe, non meglio ubbiditi. Gli stessi magistrati si prendevano qualche volta la cura dijperseguire le trasgressioni, ma con poco frutto. Avendo, per esempio, gli avogadori veduta in dosso alla moglie del nobiluomo Giovanni Zorzi fu Bertuccio, in una domenica di carnevale, certa veste bianca di seta con maniche e collare di misura vietata, dichiararono che il sarto e la moglie dello Zorzi erano incorsi nelle pene stabilite da una legge del 1400. Nel 1437 anche il patriarca Lorenzo Giustinian comanda che « sotto « pena d’escomunication tutte le donne non debbano portar seda e drezza, e code de « veste, nè oro, nè argento, nè perle in testa, e slonghino li maneghetti »W. Ma parecchie patrizie ricorsero al papa con due petizioni, una di Cristina Corner, l’altra di Felicita e Benedetta Donà ed altre gentildonne, chiedendo di poter portare, per il decoro del casato, ad honor dei parenti e per propria bellezza, le loro splendide vesti e i loro preziosi ornamenti. Il pontefice, in seguito allo sborso di quattro ducati ed un grosso, concedette il richiesto permesso per tre anni, dando vittoria alla vanità femminile, sempre più forte d’ogni provvedimento e d’ogni legge (2). Tanta varietà di colori, di linee, di forme ci è rappresentata nelle figurazioni dell’arte: nei mosaici marciani, dalle prime foggie bizantine a quelle del primo Rina- ACCONCIATURE E GIOIELLI (SEC. XV) — RITRATTI DI PATRIZIE DELLA FAMIGLIA LOREDAN. Particolare del quadro « La glorificazione di Sant’Orsola » del Carpaccio. (Venezia, Accademia). (1) Cron. cit. dal Gallicciolli, I, 406. (2) Bistort, op. cit., pagg. 69-75.