L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LE LEGGI 97 Con un così retto ordinamento del giure civile, è ovvio che altresì nel penale iF Governo veneto dovesse procedere con savio accorgimento. Quell’unione di popolazioni diverse richiedeva, più che altrove, occhio vigile e mano robusta per prevenire e punire i tumulti e garantire l’incolumità delle sostanze e delle persone. La procedura penale veneziana ebbe uno svolgimento consimile quasi a quello della civile, in quanto nei primi tempi unica era la curia, e i giudici, che erano gli stessi nell’esercizio del duplice ufficio, applicavano, oltre che le norme del diritto comune, la consuetudine e la discredo. Anche a Venezia, come in genere nella pratica degli altri comuni italiani, il foro penale non fu soggetto a sostanziali rinnovamenti, se non quando condizioni particolari, d’ordine più strettamente politico che non giuridico, richiesero ciò (1>. Infatti nella seconda metà del secolo XI1, quando l’unità di giurisdizione giudiziaria si mostrò necessaria, ed un po’ per volta intorno all’antica unica curia, per i negozi civili, si svolsero, come vedemmo, gradualmente altri istituti paralleli, cui furono deferiti determinati poteri per lo innanzi riuniti nella curia ducale, a questa la giustizia penale restò, anche se limitate le sue attribuzioni civili, mutò l’antico nome in quello di curia del proprio <2>. La curia ducale ebbe la giurisdizione penale; sorsero però più tardi altri istituti, con giurisdizione criminale, come i signori di notte, la quarantia criminal, i cinque di pace. I signori di notte costituiscono una delle dodici corti originate dalla vecchia curia: ma il loro ufficio di giudici è limitato ai casi di minima importanza e alle contravvenzioni; laddove spetta loro interamente la vigilanza sul buon ordine cittadino, avendo essi facoltà sia di prevenire ed investigare, sia di reprimere e punire <3). A tal fine mandano fuori sull’imbrunire i loro satelliti che, divisi in ¡squadre, s’aggirano per le strette calli, scrutando il contegno dei passanti, fiutando qua e là odor di mala vita. Ecco, a piè di un ponte, trovano uno che canta e più innanzi altri uomini accoccolati sui gradini, in atteggiamento sospetto. I tutori dell’ordine si fermano, perquisiscono i mal capitati, ma senza frutto, perchè essi non portano alcuna arma, nè altro strumento di offesa, vietato dalla legge. Allontanatisi appena, gli officiali devono ritornare sui loro passi, richiamati da grida che escono dalle case vicine al ponte, dove si svolge una scena di sangue tra ladri ed inquilini. Gli uomini appostati sul ponte erano complici posti a vedetta; ma, quando giunge la polizia, i colpevoli si sono già dileguati nell’oscurità, lasciando nelle peste un malcapitato curioso, che era accorso al rumore del tafferuglio. I custodi cominciano la loro opera, fanno le prime indagini, interrogano i presenti e stendono un verbale che consegnano alla -ebbe il codice dello Zeno, frammentariamente, bensì applicato nel secolo XV (come dal Capitolare della corte delVesa-.minador), ma nella sua .integrità scoperto dopo cinque secoli dal JFoscarini in un antico codice della famiglia Quirini. Trovasi in Venezia nelle raccolte della fondazione Quirini-Stampalia. 11 testo ufficiale è però quello del R. Archivio di Stato di Venezia, per la prima volta pubblicato e illustrato nel « Nuovo Archivio Veneto » dai citati Sacerdoti e Predella (1) Per l’antico diritto penale a Venezia, oltre le notizie date dal Köhler, Das Straf recht der italianischen Statuten von 12-16 Jahrhundert, Mannheim, 1897, cfr. Crivellari, Intorno al diritto penale nella Rep. Veneta, in « Arch. giurid. », a. 1870, vol. V, pag. 473 segg.; E. Besta, Appunti per la storia del diritto penale nel dog. venez. cit. ; Roberti, Le Ma-gistr. giudiz. cit., vol. I ; Benv. Cessi, Il dir. pen. venez. cit. (2) Il Bertaldo, Splendor cit., pag. 104, dice che nel sec. XII, poiché maxima moltitudo populi creverat cotidie et crescebat, i reggitori veneziani disposuerunt ipsam curiata, que erat solus trunchus sine ramis, spargere per ramos, id est per alias curias. (3) L’importanza di questa curia è messa in rilievo dal Bertaldo, Splendor cit., pag. 102, con parole che meritano di essere riprodotte, perchè chiaramente ne segnano i limiti di attività: Habet miram potenciam et fortissimum brachium, tam in quemlibet capiendo et carcerando, quam per penarias cedulas execucioni mandando vel ducendo et in violato-.res, fures et raptores ac forciatores et alios malefactores persequendo et totam terram Veneciarum custodendo. Dissentiamo dall’opinione del Roberti (Magistr. giudiz. cit., vol. I, pag. 207), che attribuisce a questa curia il valore giudicante, omettendo di stabilire la diversità di funzione di questa in confronto di tutte le altre corti. Molmenti, La Storia di Venezia nella Vita Privata — P. I. 7