438 CAPITOLO XIII. proprie consuetudini, liberandosi degli influssi indiretti del diritto barbarico, dovuti alle immigrazioni continentali, ma conservando tenacemente le norme alle quali la consuetudine locale si era piegata. Così, nella più recente storia giuridica della Repubblica, si riafferma il principio della patria potestas, ma con tutte le restrizioni recate ad esso dalla pratica medievale, dal jus vitae necisque alle relazioni patrimoniali fra padre e figlio (,). In questo rinnovamento, la donna non è più in condizione di schiava, come i figli non son più tenuti fra i servi. Tuttavia quella è politicamente e civilmente in uno stato di inferiorità giuridica rispetto all’ uomo (2>; e dei figliuoli il padre può SEGUACE DI JACOPO BELLINI (?) — LO SPOSALIZIO DELLA VERGINE. (Barrytown-on-Hudson, collezione della signora Chapman). ancora disporre, in maxima necessitate, vendendoli(3); ma il principio romano consensus jacit nuptias aveva mantenuto nella famiglia sensi di più umana pietà e di maggior gentilezza, avvicinando il marito alla moglie, i genitori alla prole, con più equo criterio di libertà. 11 matrimonio si fonda essenzialmente sul consenso dei contraenti(4); onde il consenso dei genitori, o dei parenti più prossimi, non è essenziale per celebrare gli sponsali e la mancanza di esso non ne infirma la validità: soltanto la consuetudine vuole la donna più ossequente al volere del padre e dei fratelli. Ma se i genitori vincolano fin dall’infanzia la volontà dei figli (5), promettendo gli sponsali e (1) E. Besta, II diritto e le leggi civ. cit., pag. 87. (2) Id., pag. 71. Ed il commentatore degli statuti (cfr. dello stesso Su talune glosse allo 'statuto veneziano cit., pag. 8) giustifica questa disuguaglianza ripetendo le diaboliche invettive deH’ascetismo medievale contro la ' donna, per le quali cfr. Comparetti, Virgilio nel medio evo, Firenze, 1897, voi. II, pag. 112 segg. (3) Statutum Venetum, I, 40. (4) E. Besta, op. cit., pag. 76. (5) Id., Gli antichi usi nuziali del Veneto e gli statuti di Chioggia, in « Rivista ital. per le scienze giurid. », voi. XXVI, pagg. 209-210 ; Li ber pleg. reg. Predelli cit., n. 194.