154 CAPITOLO V. COPERTA DI UN LIBRO DELLA SCUOLA DI SAN MARCO (SEC. XV), (Arch. di Stato). rimanevano spenti, ed i vetrai si recavano di luogo in luogo per vendere la loro produzione. Importa notare, tra le antiche ordinanze sull’esercizio di tale arte, la somma delle norme restrittive, delle quali si comprende la ragione, quando si consideri l’importanza dell’arte, non comunemente esercitata ne’ luoghi di terraferma, e l’importanza altresì del commercio di tali oggetti negli scali da mar. Per ciò il capitolare dei fioleri è uno dei pochi nei quali sia incluso il divieto — che sembra non aver avuto a Venezia una ratificazione legale — di esercitare l’arte a chiunque non fosse regolarmente inscritto nella scuola(1>: occorreva, per la voluta difesa di quella singolare arte paesana aver modo di sorvegliare gli operai attivi, e si spiegano per ciò le gravi pene comminate a chiunque fosse uscito di Venezia per esercitare la detta arte<2>. Il vetraio muranese che abbandonasse la patria era punito quale traditore, ed era pure rigorosamente vietato di portar fuori dalla laguna materie ed arnesi usati nella fabbrica del vetro. In genere pene severe si minacciavano a chiunque tentasse condur via da Venezia i capi ed i maestri di un’arte: aliqua persona.... non audeat vel presumat tractare seu tractari facere per se vel alios, dlrecte vel indirecte, de extrahendo aliquem de Veneciis, qui sii coperta di un libro di contabilità della scuola (1) Monticolo, / capitolari cit., voi. II, pag. 64 (Capi- to} san marco (sec. xv). talare de fiolariis, c. II). (Arch. di Stato). (2) Ibidem, voi. II, pag. 66 (Ibid., c. VIII).