L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LE LEGGI 101 essa racconta senza esitare che un anno addietro da certa Betta, cenciaiuola e sua compagna nel mestiere d’ingannare il prossimo, aveva acquistato una cartam non notarti, dicens quod erat bona ad acquirendum amoretti, tolta da un libro ove altre carte, di quel genere erano raccolte, e ciò perchè^aveva saputo che una sua amica, tal Lucia di San Severo, la andava cercando affinchè inducesse l’uomo ch’essa amava a corrisponderle. L’accusata non sapeva leggere, nè leggere sapeva la sua vittima :,.e tutte e due vanno alla ricerca di un fanciullo che interpreti il foglio magico,"nel quale)'si diceva : quod debent accipere sanguinem irci et sanguinem draconis et scribi facere nomina viri et mulieris cum dictis sanguibus, et si ttiulier tenebit super se, vir eatn diliget ultra modutn. Scoperto l’arcano, naturalmente la destra fattucchiera s’affrettò ai preparativi e a confortare di consigli ed istruzioni la folle innamorata, la quale ebbe a rimaner vittima delia comica istigazione, in cui [non saprebbe dirsi se abbia avuto parte maggiore la malafede o l’ignoranza. Comunquejfosse, il tutore della legge non si lasciò commuovere ; portò la colpevole al giudizio ed in grazia della sua loquace sincerità, le risparmiò le angoscie della tortura, le quali in genere non erano risparmiate neppur ai rei confessi, quando il magistrato veneziano sospettasse che non tutta la verità fosse palesata. Alcuni buoni tratti di corda apparivano salutari. Questa volta invece gli investigatori furono persuasi ad abundantiam, e pochi giorni dopo citarono davanti al doge l’imputata a prender notizia degli atti processuali, a contestazione e ratifica del verbale di deposizione; il tutto poi fu trasmesso ai giudici del proprio, che due giorni dopo sentenziarono doversi la rea frustaree bollare col segno d’infamia. Invece, dove il reato è più grave (ferimento seguito da morte), il procedimento sommario non è ammesso, talché alcune volte il giudizio si prolunga per qualche anno. Nel caso seguente, per esempio: Antonio Cesarino strazzarolo, dimorante all’albergo della Calza, viene ad alterco a Sant’Elena con un compaesano, Bartolomeo calzolaio, ed altri suoi soci, di cui non aveva accettato il ripetuto invito a bere, quia ad sufficentiam biberat: in breve è assalito e ferito mortalmente a colpi di stocco (1). Avvenuto il fatto, raccolta la prima denuncia, e catturato il reo, i signori di notte istruiscono il procedimento con l’interrogatorio della parte lesa e dei testimoni in confronto dell’imputato, con la regolare periodica contestazione delle singole testimonianze rese dinanzi al doge, presenti le parti, e con l’accertamento legale, per mezzo di un medico e di due custodi dei signori stessi, della morte che n’era seguita, il cui verbale viene regolarmente contestato all’accusato, in presenza del doge, ed infine con l’interrogatorio dell’accusato. Per compiere questa laboriosa e scrupolosa indagine trascorre quasi un anno, prima che gli atti possano essere rimessi al giudice, il quale, a sua volta, su proposta del relatore, in non molti giorni dà fuori la sentenza, condannando il reo alla perdita di un occhio; pena grave, ma inferiore ad altre inflitte per reati di minor gravità. La competenza criminale delle curie di palazzo, quale si desume dagli atti conservati dal secolo XIII in poi, fu in appresso ristretta alla violenza privata sia contro le persone, sia contro le cose, perchè tutti i reati, che possono in qualche modo avere direttamente o indirettamente natura di violenza contro l’ordine sociale, sono deferiti alla quarantia criminale. Benché non sia facile stabilire qual fosse il criterio di distinzione di competenza dei due tribunali, pure quello discretivo, qui sopra indicato, tormentimi et ibit stetit per magnam horam, fino a che si decise a confessare i suoi malefizi (Arch. di Stato, Signcri di notte, Processi, II, c. 12 r., 30 luglio 1350). Si veda il riscontro di queste forme di procedura, nei riguardi del tormento, con il documento sul ladro Facio, di cui abbiamo riprodotto in buona parte il testo originale. (1) Ibid., Processi, II, c. 12 t., 27 agosto 1350.