96 CAPITOLO III. stero avere il diritto di ritenersi regolarmente in possesso di quell’allodio. E ciò per corrispondere all’accettazione nel monastero di un figlio dello stesso Stania, al quale il convento s’obbligava di sborsare cento denari mancusi, forse occorrenti per la dotazione del nuovo frate. I negozi attinenti al commercio, specialmente a quello marittimo, si fecero sempre maggiori con l’intensificarsi dei traffici. Dalla società di credito bizantina (1) ebbe origine e crebbe fino al secolo XII la colligantia <2>, che, per quanto esercitasse a Venezia la stessa funzione economica che altrove la commenda <3\ da questa si distingue nettamente. La commenda a Venezia mantenne il carattere di deposito (4>; d’altra parte la colleganza, nella duplice forma unilaterale e bilaterale, tenne luogo della societas, che seguì, con uso sempre più largo, alla colleganza bilaterale dal secolo XII in poi (5). Col dominio del contratto sociale diminuiscono di efficacia il joemis nauticum (prestito a cambio marittimo) ed il contractus per finem <6>, e nei secoli XIV e XV fioriscono invece le forme sussidiarie del transmissum, della rogadia e del prestito di terra <7>. Che dovessero esservi, già quasi sul nascere della Repubblica, leggi nautiche speciali, è chiaro a chi ponga mente agli avanzamenti continui della navigazione. Norme nautiche consuetudinarie, analoghe a quelle bizantine, conosciute col nome di leggi rodie dell’ottavo secolo, per cui gli interessati alla navigazione vegliavano ai gravi rischi di essa, congiungendo talora in una sola persona l’armatore ed il capitano, anche se giuridicamente distinti, furono seguite pure in Venezia. Ma presto il crescente fiorire dei traffici rese necessarie forme più ordinate, per le quali la compania de nave comprendeva i proprietari della nave e del carico, che entravano nel consiglio insieme col nocchiero, col presbiter (scrivano), col penese e qualche altro ufficiale di bordo (8>. S’inizia, quindi, un lavoro legislativo locale, che esclude di per sè l’accettazione, nel 1215, del Consolato del mare da parte dei Veneziani; i quali, giovandosi delle fonti del diritto e della pratica bizantina e delle loro secolari tradizioni, incominciarono a dar ordine al giure con proprie leggi sulla marineria, affermandosi, anche per questo rispetto, primi fra gli altri stati italiani <9>. Infatti, negli antichi trattati col principe di Antiochia (1167) e col re d’Armenia (1201), è memoria di leggi nautiche e mercantili e di un jus venetum marittimo ; nella Promissione al maleficio (1181), in cui vari capitoli sono attinenti alla nautica, è fatto cenno di uno statuto particolare antico per la navigazione; nel capitolare nautico del doge Pietro Ziani (1227)<10> sono compendiosamente contenuti quegli ordini, che furono poi svolti nel 1229, nei cinquantadue capitoli degli statuti di Jacopo Tiepolo, e nel 1255 dal doge Rinieri Zeno in quella raccolta di norme, divise in 129 capitoli e intitolate Statuta et ordinamenta super navibus et aliis lignis, rese più compiute da un decreto del maggior consiglio del 1283 . (1) Goldschmidt, Lex Rhodia and Agermannement, in « Zeitschr. f. gesamm. Handelsrecht », voi. XXXV. pagg. 43 segg. e 81. (2) Sacerdoti, Le colleganze nella pratica degli affari e nella legisl. venez., in « Atti del R. Ist. Ven. di S. L. A. », a. 1899-900, voi. LIX, pag. 1 segg. ; R. Cessi, Note per la st. delle società di commercio nel m. e. in Italia, Roma, 1917, pag. 12 segg. ; Arcangeli, La commenda a Venezia specialmente nel sec. XIV, Roma, 1901, pag. 6 seg. (3) R. Cessi, Note cit., pag. 58 segg. (4) Ibid., pag. 30 segg. (5) Ibid., pag. 50 segg. (6) E. Besta, Le leggi civili cit., pag. 114. (7) R. Cessi, Note cit., pag. 32; Arcangeli, La commenda cit., pag. 17 segg. (8) Sacerdoti e Predelli, Gli Statuti mariti, venez. cit., pag. 113 e seg. (9) Sclopis, St. della legisl. ital., Torino, 1863, voi. I, pag. 182 seg. (10) Ordinamenta super saornatione, caricatione et stivatione navium (12 marzo 1227); Capitulare navi uni, nel Liber Plegiorum (cfr. Sacerdoti e Predelli cit.), (11) Lo statuto nautico del Tiepolo fu stampato nel 1477, in seguito allo statuto civile, da Filippo di Piero, in antico dialetto veneziano ; quindi fu pubblicato nuovamente con le edizioni degli statuti del 1492 e del 1528. Men lieta fortuna