Capitolo XIII. LA FAMIGLIA La storia della vita privata di un popolo si compendia, come in sintesi, nello studio delle condizioni della famiglia e del costume. L’istituto familiare si svolge a Venezia in piena armonia con le leggi delio stato e con i canoni della chiesa. Ma la potestà ecclesiastica aveva soltanto per fondamento quei diritti spirituali che essa afferma e sostiene, nell’ordine giuridico e sociale, anche di contro allo stato, pur riconoscendo in questo il supremo tutore di ogni relazione ci-la nascita di abele. vi]e nena cerchia della famiglia. Pertanto, Dai mosaici di San Marco. ..... , se il matrimonio quale consortium omms vitae e humani et divini iuris comrnuni-catio (,\ secondo la più celebre definizione del diritto romano, ha nel giure canonico la norma del proprio valore etico e religioso, ogni altro effetto civile che da esso nasca, nella formazione del governo familiare, cade sotto la sanzione giuridica dello stato, così per la patria potestas conceduta al capo di famiglia, come per le relazioni fra i coniugi, e fra questi e i figli, per la condizione della donna, per gl’interessi patrimoniali e via dicendo. Le leggi che ordinavano la vita sociale, pure a traverso la grande trasformazione recata dal Cristianesimo, erano derivate dal diritto romano, con qualche contaminazione volgare e germanica. E in vero, la rigidezza che il diritto romano conserva ancora nella legislazione giustinianea (2>, si attenua e si modifica nella pratica medievale, sia per la lenta opera logoratrice delle nuove istituzioni sociali, sia per i contatti con norme giuridiche straniere, le quali alterano il regime familiare tanto per le relazioni personali quanto per quelle patrimoniali. Presso i Romani il fondamento della famiglia è la perpetua potestas del padrefamiglia (3); fra i Germani, come fra altre genti barba- fi) Dlg., XXIII, 2, 1 ; Inst., X, 1, § 1. (2) Brandileone, Il contratto di matrimonio, nella « Miscellanea in onore di Fr. Schuper », Roma, 1898, 1. (3) Cfr. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte cit., I, 2, 91 segg. ; Salis, Beitr. z. Gesch. d. vàterl. Gewalt im Alt/ranch. Recht, in « Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. », VII, 137 segg. ; Marracino, Patria potestà, in c Digesto italiano », XVIII, I, pag. 741 segg.