L’Albania TRATTATO DI ALLEANZA DIFENSIVA FRA L’ITALIA E L’ALBANIA Art. 1. Tutti i trattati anteriori conclusi tra le due Alte Parti dopo l’ammissione dell’Albania nella Società delle Nazioni saranno esattamente e fedelmente osservati entro i limiti stabiliti dai testi dei medesimi, in modo che si avrà un’amicizia sincera e perfetta tra i due popoli e tra i due Governi, nonché un’assistenza reciproca, nell’intesa che ciascuna delle Alte Parti sosterrà gli interessi e i vantaggi dell’altra con lo zelo che usa per sostenere i propri. Art. 2. -— Vi sarà un’alleanza difensiva inalterabile tra l’Italia da una parte e l’Albania dall’altra per venti anni, la quale potrà essere denunciata nel corso del diciottesimo o del diciannovesimo anno della sua durata. Ove ciò non sia avvenuto, l’alleanza s’intenderà tacitamente rinnovata per un periodo eguale. Le due Alte Parti contraenti impiegheranno tutta la loro attenzione e tutti i loro mezzi per garantire la sicurezza dei loro Stati e per la difesa e salvaguardia reciproca contro ogni attacco esterno. Art. 3. —- In conseguenza degli impegni assunti con gli articoli precedenti, le due Alte Parti contraenti agiranno d’accordo per il mantenimento della pace e della tranquillità, e nel caso che una delle Alte Parti sia minacciata da una guerra non provocata da essa, l’altra Parte impiegherà tutti i suoi mezzi più efficaci non solo per prevenire le ostilità ma anche per assicurare una giusta soddisfazione alla Parte minacciata. Art. 4. — Qualora ogni mezzo di conciliazione sia invano esaurito, ciascuna delle Alte Parti s’impegna a seguire la sorte dell’altra, mettendo a disposizione dell’alleata tutte le risorse militari, finanziarie e di ogni altra natura, atte a portare un contributo per superare il conflitto, sempre che tale contributo venga richiesto dalla Parte minacciata. 174