VAlliania un presidente e di due membri; l’organizzazione. il modo dell’esercizio dei suoi uffici e le qualità dei membri che la compongono vengono stabiliti a mezzo di una legge speciale. Art. 155. — Il controllo preventivo come pure quello consuntivo di tutte le entrate e le spese dello Stato vengono esercitati dalla Corte dei Conti. Ogni anno la Corte dei Conti presenta al Parlamento un rapporto generale contenente i conti del bilancio dell’anno passato e nota le irregolarità che possono essere state commesse nelle diverse amministrazioni dello Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri. Art. 156. — La Corte dei Conti, ogni tre mesi, deve inviare al He un rapporto particolare sulla situazione finanziaria dello Stato, per il tramite del primo ministro. Art. 157. — Il presidente ad i membri di questa Corte vengono nominati dal Re fra due candidati, scelti dalla Commissione speciale, composta dal presidente del Consiglio, dal presidente della Camera e dal ministro delle Finanze. Gli altri funzionari di questa Corte vengono nominati secondo la legge. Art. 158. — Il presidente ed i membri della Corte dei Conti, per reati dipendenti dalle funzioni oppure commessi nell’esercizio delle loro funzioni, vengono accusati e deferiti all’AIto Tribunale su deliberazione del Parlamento. Art. 159. — I membri della Corte dei Conti, prima di iniziare le loro funzioni, prestano il necessario giuramento davanti al Re. Essi vengono nominati per un periodo di sette anni. •• quale comincia, per ogni membro, dalla data del Decreto e la loro inamovibilità, entro questo periodo, è assicurata, eccettuati i casi previsti nella legge delle pensioni e quando viene deliberato dal Parlamento la loro sospensione o il loro deferimento all’Alto Tribunale. 326