Documento XXII. STATUTO FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA ALBANESE. (7 Marzo 1925) La Nazione albanese libera ed indipendente, fiera del suo passato e piena di fiducia per l’avvenire, neU’Asseniblea Costituente ha deliberato il seguente Statuto: Capo I. Formazione dello Stato. Parte A. — Disposizioni generali. Art. 1. — L’Albania è Repubblica parlamentare, presieduta da un Presidente. La sovranità emana dal popolo. Art. 2. — La Repubblica albanese è indipendente, indivisibile; la sua integrità territoriale è inviolabile, e il suo territorio inalienabile. Art. 3. — La bandiera nazionale è rossa con l’aquila bicipite nel centro. Art. 4. — La lingua ufficiale è l’albanese. Art. 5. — La Repubblica albanese non ha religione ufficiale. Tutte le religioni e credenze sono rispettate, e la libertà dell’esercizio di esse ed il culto esterno è garantita. La religione non può in nessun modo formare un ostacolo giuridico. Mai le religioni possono essere usate per fini politici. Art. 6. — Tirana è la Capitale dell’Albania. Art. 7. — Il Potere legislativo viene esercitato, 279