I.’ Unione lire italiane) (1). Si erano inoltre unificate le rappresentanze diplomatiche e consolari (conv. 3 giugno 1939) e le forze armate (L. 13 luglio 1939 n. 1105), e, quel che più rilevi, si era convenuto [conv. 20 aprile 1939 (2)1 di far godere ai cittadini albanesi in Italia ed a quelli italiani in Albania « tutti i diritti civili e politici di cui godono sul rispettivo territorio nazionale». E all’accordo veniva data immediata esecuzione chiamando cittadini albanesi a far parte del Senato, del-l’Accademia d’Italia, del corpo diplomatico, dell’esercito. Cioè a dire si assimilavano ad ogni effetto i cittadini dei due Stali, segno evidente e tangibile della parità di situazioni giuridiche con cui si erano uniti i due Stati. Il 3 giugno 1939 veniva infine emanato lo Statuto fondamentale del Regno d’Albania (pubbl. nelle Fletoyia Zystare del 10 giugno succ., n. 40) ed il 13 luglio 1939 (L. n. 1103) fu istituita una Luogotenenza generale per l’Albania in esecuzione dell’art. 2 della L. 16 aprile 1939 n. 580, avviandosi rapidamente il nuovo assetto politico, amministrativo ed economico dello Stato. (1) Appr. con L. 6 giugno 1939, n. 1046. La circ. del 20 aprile fu integrata con una conv. tecnico-doganale, firmata a Tirana il 28 maggio 1939. (2) Appr. con L. 6 luglio 1939, n. 1066. 189