Documenti niche e di agricoltura con programmi teorico-pra-tici. Parimenti possono essere istituite pure da parte delle comunità religiose albanesi scuole religiose col permesso del Ministero competente ed in conformità alle leggi; il numero delle scuole rtlisiose di ogni comunità, come pure il numero degli alunni di queste scuole verrà stabilito dal Ministero competente per deliberazione del Consiglio dei ministri. Art. 208. — La confisca è proibita e non può effettuarsi se non in base alla legge con sentenza di tribunale. Art. 209. — L’angheria è vietata. Lo Stato in tempo di guerra ha diritto di fare delle requisizioni ed a mezzo di una legge speciale di contrarre dei prestiti interni obbligatori. Art. 210. — Nessun cittadino può essere espulso dal territorio nello Stato. Nessun cittadino può essere internato nello Stato nè può essere obbligato a fissare un luogo di abitazione obbligatorio, tranne che in circostanze previste per legge. Art. 211. — L’estradizione dei cittadini è assolutamente vietata. Art. 212. — Ogni cittadino da solo o insieme ad altri, o le persone morali, hanno diritto di rivolgersi verbalmente o per iscritto alle Autorità competenti od al Parlamento per i diritti privati e pubblici. Alle domande che si fanno per questioni private, le Autorità sono obbligate di rispondere per iscritto al più presto. Art. 213. — Nessuno può essere citato, nè giudicato da altro tribunale, tranne che da quello competente per legge. Titolo Vii. DISPOSIZIONI VARIE Art. 214. — Un cittadino albanese non può essere nello stesso tempo anche cittadino di uno Stato straniero. 333