L’A l b ani a Società delle Nazioni, al quale spetterà di decidere a maggioranza riguardo il mandato e le leggi fondamentali, il voto del rappresentante italiano dovendo in ogni caso essere compreso nella maggioranza stessa. 5° Oltre le considerazioni indicate nell’alinea che precede, si dovranno prendere per base ^ principi seguenti: a) protezione della minoranza di razza, di lingua e di religione conformemente alle decisioni prese dalla Conferenza della Pace per casi analoghi, ed assicurante specialmente la libertà di coscienza, il libero esercizio del culto e di tutte le sue manifestazioni esterne, la libertà completa in materia di insegnamento per tutti gli abitanti dello Stato albanese; b) l’organizzazione nella misura compatibile con le tradizioni del paese ed il funzionamento di un Governo effettivo di Corpi legislativi ed amministrativi in cui saranno rappresentati tutti gli elementi della popolazione; c) eventualmente la creazione di una forza pubblica (gendarmeria e polizia) i cui ufficiali superiori potranno appartenere alla nazionalità dello Stato mandatario. Il mandatario avrà il diritto durante il periodo di cinque anni, a partire dalla data dell’attribuzione del mandato, di mantenere nel paese truppe armate. Allo spirare di questo periodo lo Stato d’Albania cesserà di essere militarizzato e ciò in guisa stabile. Tuttavia la formazione di una mili; zia locale potrà essere prevista nel caso in cui il paese si trovasse nell’impossibilità di provvedere alla sua sicurezza interna per mezzo dell’arruolamento volontario della gendarmeria. Parigi, 3 gennaio 1920. 258