Documenti zione alla loro ricchezza devono contribuire ai bisogni finanziari dello Stato. Nessun onere o tassa potrà essere stabilita nè riscossa se non per legge; solamente in caso di imposizione o di aumento di tassa doganale, questa potrà essere riscossa dal giorno della presentazione alla Camera del relativo progetto di legge, il quale dovrà essere votato entro la sessione in cui venne presentato. Art. 114. — Nessun privilegio potrà essere concesso a persona in quanto concerna oneri e tasse. Qualsiasi sgravio o facilitazione dovrà derivare da una legge. Art. 115. — Nessuna spesa potrà essere effettuata se non con legge che l’autorizza. Art. 116. — Nessuno stipendio, indennità o pensione a carico del Tesoro pubblico potranno essere assegnati se non in base alla legge. Art. 117. — Nessuna cosa appartenente alla ricchezza immobiliare dello Stato potrà essere alienata od affittata per un tempo superiore ai 20 anni, se non con legge. Art. 118. — Nessun prestito potrà essere contratto per il vantaggio dello Stato, se non con legge che autorizza. Art. 119. — I debiti dello Stato sono garantiti. Ogni debito dello Stato verso il proprio creditore è intangibile. Art. 120. — Lo Stato riconosce persone morali create secondo la legge. Art. 121. — Nessuna forza armata straniera potrà mettere piede in territorio albanese se non con una legge speciale. Art. 122. — A tutti i rami dell’Amministrazio-ne, eccettuato l’Esercito ed il Ministero degli E-steri, è vietato mantenere impiegati a disposizione. Art. 123. — Lo stato giuridico degli impiegati dello Stato viene determinato esclusivamente con legge. 297