VA Ib an i a La cittadinanza albanese si ottiene, si conserva e si perde secondo le disposizioni stabilite nel Codice civile. Art. 215. — Tutti gli stranieri, che trovansi in Albania, godono la protezione accordata alle persone ed ai beni, tranne le eccezioni stabilite per legge. (ìli stranieri non hanno in Albania diritto di proprietà sulle terre rurali in qualsiasi forma; parimenti gli stranieri non hanno diritto a proprietà immobili nelle località che sono presso i confini dello Stato oppure sulla costa del mare, le quali ultime vengono stabilite per Decreto reale. Questa disposizione non lede i diritti acquisiti. Gli stranieri hanno il diritto al valore vendendo il terreno in questione ed hanno il diritto di proprietà solamente su quegli immobili rurali che sono necessari per l'istituzione delle fabbrich? e per la regolarizzazione delle comunicazioni. Art. 216. — Nessuna organizzazione statale può effettuarsi nè modificarsi tranne che per legge. Nessun impiego può crearsi, se non per legge. Art. 217. — Nessuna condanna può essere emanata ed eseguita, se non in base alla legge. Art. 218. — Le leggi non possono avere vigore retroattivo, tranne quelle che commutano le condanne penali. Art. 219. — Lo Stato riconosce persone morali create secohdo la legge. Art. 220. — Le qualità, i diritti, gli obblighi, gli stipendi, le pensioni, le gratificazioni ed il modo della nomina e della destituzione, della promozione e della degradazione ed il deferimento a giudizio per ragioni di servizio degli impiegati vengono stabilite per legge speciale. Art. 221. — L’impiegato disponibile si conserva nell’esercito, e nei vari rami deU'amministni-zione. quando ciò viene previsto a mezzo della legge del bilancio. Art. 222. — La terra demaniale è proprietà del- lo Stato e nei suoi riguardi vengono messe in esecuzione le disposizioni del Codice civile. Fino a che il Codice civile non entrerà in vi* 334