L'A l b a n i a qualsiasi perturbazione diretta contro lo stalli quo politico, giuridico e territoriale dell’Albania è contraria al loro reciproco interesse politico. Art. 2. — Per la tutela del sopra citato interesse le Alte Parti contraenti s’impegnano a prestarsi il loro mutuo appoggio e la loro collaborazione cordiale; si impegnano egualmente a non concludere con altre Potenze accordi politici o militari a pregiudizio degli interessi deH'altra Parte, anche definiti nel presente Patto. Art. 3. — Le Alte Parti contraenti si impegnano a sottoporre ad una speciale procedura di conciliazione e di arbitrato le questioni che venissero a dividerle e che non avessero potuto essere risolte con le ordinarie procedure diplomatiche. Le modalità di questa procedura di regolamento pacifico saranno oggetto di una convenzione speciale che sarà conclusa nel più breve termine. Art. 4. — Il presente Patto avrà la durata di cinque anni e potrà essere denunziato o rinnovato un anno prima della sua scadenza. Art. 5. — Il presente Patto sarà ratificato ed in seguito registrato alla Società delle Nazioni. Le ratifiche saranno scambiate a Roma. Fatto a Tirana, il 27 novembre 1926 (1). firmato: Pompeo Aloisi H. Vrioni (i) Il patto di Tirana ha dato luogo ad un gran numero di articoli in occasione, nessuno dei quali merita di essere rilevato. Ispirato anche, ed esclusivamente, da preoccupazioni politiche è l'esame che ne fa D. Nikoutch (Lei différends de froatibei de l'Albanie et le traili iialo-albanau du 27 noiem bre 1916, Paris. 1927, pag. 199-120) con artificiosi e mediocri argomenti giuridici per arrivare alla conclusione che esso stabilisce sull'Albania, ed a favore dell'Italia, un « protectocat deguisé ». Il patto fu reso esecutivo con R. D. 9 dicembre 1926 n. 2063 ed entrò in vigore il 24 gennaio 1927. 302