L’A l b ali i a cd ubbidienza verso il He, prestando giuramento davanti alla bandiera nazionale. Art. 183. — Il grado militare si acquista o si perde in base alle disposizioni delle leggi in vigore, e per Decreto reale. Le pensioni militari vengono regolate per legge. Art. 184. — Il Comandante della difesa nazionale ed il Capo dello Stato maggiore sono i consiglieri naturali del He nelle questioni militari, le quali vengono decise solamente dal Re. Il Re, in circostanze importanti, può formare pure un consiglio militare. Art. 185. — Gli stranieri non possono essere assunti in servizio dell’esercito che in qualità di organizzatori, per contratto, il quale non può stipularsi per un periodo superiore ai cinque anni. Art. 186. — In tempo di pace i militari, per qualunque reato, sono giudicati dal tribunale ordinario; in tempo di guerra dai tribunali miltari. Art. 187. — Nessuna forza armata straniera può venire nel territorio albanese, e nessuna forza armata albanese può essere spedita fuori dell’Al-hania, se non nei casi deliberati dal Parlamento. Art. 188. — I membri attivi delle forze armate godono tutti 1 diritti civili, tranne le eccezioni stabilite per legge. parte B. La Gendarmeria (Gendarmeria). Art. 189. — L'organizzazione ed il numero della Gendarmeria vengono stabiliti per legge speciale. Art. 190. — La Gendarmeria dello Stato, dal punto di vista militare, viene unita al Comando supremo, nei modi stabiliti con le disposizioni relative della Parte A del presente titolo; e per le sue funzioni dipende dal Ministero degli affari interni; essa funziona secondo le disposizioni legali in vigore. 330