L’A I b a n i a Art. 2. — Dai due Stati componenti l’unione doganale italo-albanese saranno applicati: a) i dazi doganali previsti in ogni tempo dalla tarifTa generale del Regno d’Italia o quelli più ridotti stabiliti con legge autonoma del Regno d’Italia o risultati da trattati e convenzioni doganali da questo stipulati con terzi Stati; b) la legge doganale italiana, il relativo regolamento, il repertorio per l’applicazione della tariffa doganale ed ogni altra disposizione vigente in Italia o che sarà emanata in Italia, in quanto l’unione doganale, in rapporto alle sue finalità, ne implichi l’applicazione e non contrasti con le disposizioni della presente convenzione. Art. 3. — Il Regno d’Italia ed il Regno d’Albania conservano piena autonomia tributaria nei riguardi delle rispettive imposte e tasse interne, anche se, per le merci importate ed esportate, tali imposte e tasse sono applicate dagli uffici doganali all’atto della importazione e della esportazione, a titolo di sopratassa di confine, di addizionale, di tassa di vendita, di imposta di consumo e simili. Nel caso che dette tasse e imposte non siano comuni ai due Stati, lo Stato nel quale esse sono in vigore avrà facoltà di riscuoterle anche sulle merci provenienti dall’altro Stato, e le rimborserà sulle merci spedite nell’altro Stato, se il rimborso è ammesso per disposizione di carattere generale alta esportazione verso ogni altro Paese. Nel caso che le dette tasse e imposte siano applicate in entrambi gli Stati dell’unione doganale ma in diversa misura, la riscossione ed il rimborso saranno limitati alla differenza. Art. 4. — La presente convenzione non modifica nei due Stati contraenti il regime delle merci che nel Regno d’Italia o nel regno d’Albania sono attualmente oggetto di monopoli di produzione, d’importazione, di esportazione o di vendita, direttamente esercitati dallo Stato in propria regia o dati in concessione ad altri Enti. A questo riguardo i due Stati contraenti si riservano di concludere separati accordi. 360