Documenti di ogni sessione, r dura sino all’inizio della successiva. L’elezione della Presidenza e la nomina degli impiegati della Camera dei Deputati, vengono effettuate in base al regolamento interno. Art. li). — La Camera dei Deputati esamina i poteri e le qualità legali dei suoi membri, e giudica e decide in base alle prescrizioni del suo regolamento interno. Art. 20. — Ciascun membro della Camera dei Deputati deve prestare due giuramenti: l’uno prima della verifica dei poteri, e l’altro prima ch’egli inizi il suo esercizio di Deputato. La prima formula di giuramento è la seguente: «Giuro in nome di Dio e sul mio onore che adempirò al dovere della verifica [dei mandati] con coscienza e piena obbiettività ». La seconda formula è: «Giuro in nome di Dio e sul mio onore che sarò custode fedele dell’indipendenza e della integrità territoriale dell’Albania: che rimarrò fedele alla Patria ed alla Repubblica; che difenderò lo statuto e le leggi dello Stato, compiendo il mio dovere con piena coscienza per il bene generale, senza tenere presente gli interessi privati e regionali ». Art. 2t. — Il Deputato eletto, che, senza giustificazione, non si presenta alla Camera entro due mesi per prestare il giuramento obbligatorio, 'iene considerato decaduto dalla sua carica. Il giudizio circa l’accettabilità o meno della giustificazione di cui sopra spetta alla Camera dei Deputati. Art. 22. — Il Deputato che. per due mesi consecutivi, e senza autorizzazione della Camera dei Deputati, si assenta dalle riunioni, viene considerato decaduto (1). Art. 23. — Qualora un seggio di Deputato, per qualsiasi ragione, venga ad essere vacante, si dovrà procedere alla nuova elezione entro due mesi (i) I.'iinprecisione della parola adoperata (rrixuem, crolla) °°n lascia ben comprendere se intenda riferirsi a « decadenza » o « dimissione ». 281