L’Albania Capo III. 1 DIRITTI DEI CITTADINI. Art. 124. — Tutti, senza distinzione di suddi-tanza, sono uguali davanti alla legge ed egualmente godono dei diritti civili; però sui terreni rurali in Albania, di qualsiasi titolo, hanno diritto di proprietà solamente i sudditi e le persone morali albanesi. Gli stranieri hanno solo il diritto di vendita dei terreni rurali, ed il diritto di proprietà soltanto su quelle terre rurali loro necessarie per costruzioni di fabbiiche, e per sistemare le comunicazioni. Art. 125. — Tutti i sudditi godono ugualmente i diritti politici e vengono ammessi in tutti gli uffici civili e militari, salvo i casi determinati dalla legge. Art. 126. — La libertà personale è garantita. Nessuno potrà essere inseguito, arrestato, carcerato, inviato in giudizio, oppure in qualche modo ostacolato nella sua libertà all’infuori dei casi previsti dalla legge e secondo le sue determinazioni. Art. 127. — II domicilio è inviolabile. Nessuna visita domiciliare può essere fatta se non quando e nei modi consentiti dalla legge. Art. 128. — La libertà della parola e della stampa sono garantite. La censura preventiva è vietata. La confisca delle stampe viene regolata con legge. Solamente sudditi albanesi potranno pubblicare giornali. Art. 129. — Il diritto di proprietà, senza esclusione, è inviolabile, eccetto nel caso che l’interesse pubblico, legalmente verificato, lo richiede, e ciò si farà secondo la legge e verso corresponsione di un’equa indennità in contanti. Art. 130. — Il terreno è semplice proprietà; però le disposizioni legali concernenti i terreni vigeranno Un quando non verranno modificate con una legge SDeciale. 298