Gli accordi di Tirana Art. 5. — Per tutte le ipotesi previste nell’articolo quattro, le due Alte Parti contraenti s’impegnano a non concludere o iniziare trattative di pace, di armistizio o di tregua senza un accordo comune. In una nota diretta dal Ministro d’Italia al Ministro degli affari esteri d’Albania, e da questi ricambiata, veniva precisato, in relazione al trattato di alleanza difensiva e più specialmente nella deprecata eventualità che debba entrare in applicazione l’art. 4 del trattato stesso, che era vivo desiderio del Governo italiano di dare al Governo albanese le seguenti assicurazioni e i seguenti chiarimenti : « Qualora, venute meno tutte le possibilità di scongiurare con mezzi conciliativi una minaccia di terzi Stati contro uno dei due Stati alleati, questo si trovasse in presenza di un attacco da esso non provocato, rendendosi necessaria la richiesta del concorso militare dell’alleato in difesa della parte attaccata, il Comando in Capo delle Forze interalleate verrebbe afYidato, in Albania, al Comandante Supremo delle for?e albanesi, ed in Italia al Comandante Supremo delle forze italiane. Alla firma della pace le forze alleate venute in soccorso dell’altro Stato dovranno rimpatriare con i propri mezzi nel termine stabilito loro dal Comandante Supremo sotto i cui ordini avranno servito in territorio alleato ». Questa lettera forma parte integrante del trattato di alleanza difensiva italo-albanese e sarà ratificata ed in seguito registrata alla Società delle Nazioni unitamente al trattato stesso. La prego di gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione. 175