Documenti gore, sulle terre si applicano le disposizioni di 'eg-ge attualmente in vigore. Art. 223. — Il presente Statuto non può essere sospeso nè totalmente nè parzialmente. Nessuna legge o regolamento possono essere fatti in contraddizione con la lettera e lo spirito del presente Statuto. Titolo Vili. LE REVISIONI DELLO STATUTO Art. 224. — Le proposte per l’interpretazione autentica, la modifica, l’aggiunta e la revisione (geneiale o parziale) dello Statuto, non possono essere fatte se non dal He o dal Parlamento. Simili proposte, tranne la revisione generale, devono contenere chiaramente tutti i punti dello Statuto per cui si chiede interpretazione, modificazione, aggiunta oppure revisione parziale. Solamente per gli articoli 1, 2, 6, 50, 52, 70, del presente Statuto non si può proporre ed accettare revisione. Art. 225. — Le proposte accennate nell'art. 224. quando vengono fatte dal Parlamento, devono essere firmate per lo meno da un terzo dei membri di cui si compone la Camera. Art. 226. — Le proposte di cui nell’art. 224, in massima vengono votate con i due terzi dei voti della riunione; ma la seconda votazione si fa con i tre quarti del numero totale dei membri che formano il Parlamento. Art. 227. — Quando, tranne per gli articoli 1, 2, 6, 50, 52, 70, si fanno delle proposte sulla revisione generale dello Statuto, oppure sulla modifica delle disposizioni degli articoli 8 c 53, ove queste proposte vengano approvate in massima con i tre quarti dei voti dei membri che formano la Camera, il Parlamento si considera disciolto. La Assemblea di revisione si riunisce dieci giorni dopo la fine delle elezioni e discute solamente sugli articoli approvati in massima dal Parlamento disciolto. Esaurito questo compito, ('Assemblea di 335