D o c u m enti Fino a quando con tali accordi non sarà diversamente stabilito, le merci che sono oggetto di monopolio di uno dei due Stati potranno esservi introdotte dall’altro Stato od esserne spedite con destinazione all’altro Stato, alle condizioni prescritte per le merci della stessa specie importate od esportate per ogni altro Paese. Art. 5. — L’unione doganale italo-albanese applicherà le disposizioni e le prescrizioni vigenti nel Regno dTtalia per quanto concerne i divieti di importazione e di esportazione attinenti alla politica degli scambi con l’estero e le deroghe che a tali divieti possono essere accordate per determinate merci o per determinati contingenti. Parimenti si applicheranno nel territorio dell’unione doganale le speciali disposizioni disciplinanti nel Regno dTtalia, anche con particolare riguardi ai traffici con l’estero, la produzione, la raccolta e la distribuzione al consumo di determinate merci. Le misure da adottarsi per l’applicazione di queste norme saranno stabilite dal Comitato misto previsto all’art. 20. Art. 6. — Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto di applicare ai traffici con l’altro Stato i divieti e le prescrizioni che saranno da esso ritenute indispensabili per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, per impedire il propagarsi di epidemie e di epizoozie e per proteggere le proprie culture dalla importazione e dalla propagazione di insetti o altri parassiti nocivi. Art. 7. — Il Regno dTtalia ed il Regno d’Albania procureranno di ottenere che i trattati e gli accordi di carattere commerciale, doganale e valutario in vigore fra l’Italia ed altri Stati siano estesi anche al Regno d’Albania. Conseguentemente quest’ultimo metterà fine alla più vicina scadenza ai trattati e agli accordi di carattere commerciale e doganale attualmente esistenti fra l’Albania e terzi Stati. La stipulazione di trattati ed accordi di carattere commerciale, doganale e valutario tra l’unione doganale italo-albanese e terzi Stati rimane 361