L’A l b a n i a suoi membri, per studiare le questioni e i fatti che si collegano agli interessi in parola. I membri della detta commissione hanno diritto di chiedere spiegazioni verbalmente o per iscritto alle autorità e ai privati. Inoltre possono controllare anche tutti gli atti ufficiali che si ritenessero necessari. Ari. 45. — La Camera dei Deputati denunzia i Ministri e li invia davanti all’Alta Corte dello Stato, in base alla legge speciale. Art. 46. — La Camera dei Deputati non può ricevere deputazioni, nè sentire altri all’infuori dei Ministri o loro sostituti, salvo il caso preveduto dall’art. 29. Art. 47. — Al termine del periodo (legislativo), oppure in caso di scioglimento della Camera, il Potere esecutivo è tenuto entro due settimane dal giorno dello scioglimento, a decretare le nuove elezioni parlamentari, che si dovranno fare non più tardi di due mesi e mezzo, c non prima di un mese a cominciare dalla data del Decreto. Nel caso che, per motivi imprevedibili, il periodo dovesse finire assai prima di un mese dal limite di tempo determinato dallo Statuto, la nuova Camera si riunisce automaticamente quindici giorni dopo le elezioni. Nel caso che il potere esecutivo, durante il tempo decorrente fra la fine del periodo parlamentare e le nuove elezioni, si trovasse costretto a dichiarare la guerra o nel caso che il Presidente della Repubblica presentasse le dimissioni, da questi o da chi ne fa le veci, con un decreto legge, viene convocata la vecchia Camera dei Deputati per l’approvazione del decreto-legge relativo alla dichiarazione di guerra o per decidere intorno alla dimissione del Presidente c per eleggere, secondo lo Statuto, il nuovo. Art. 48. — Il Ministero ed i Ministri ricevono il voto di fiducia solamente dalla Camera dei Deputati. II. Il Senato. Art. 49. — Il Senato si compone di 18 membri; due terzi eletti dal popolo, ed un terzo dal 286