Documento XXIX. CONVENZIONE ECONOMICO-DOGANALE-VALUTARIA TRA IL REGNO D’iTALIA E IL REGNO D’ALBANIA (Tirana, 20 aprile 1939) Il Governo italiano ed il Governo albanese, nell’intento di associare più intimamente la vita e i destini dell’Italia e dell’Albania, in armonia con i voti manifestati dal Parlamento italiano e dal-l’Assemblea Costituente albanese, hanno convenuto di stipulare più stretti accordi anche nel campo economico, doganale e valutario. A tale fine i due Governi, nel quadro della sovranità dei loro rispettivi Stati, convengono quanto segue: I. — Unione doganale. Art. 1. — Il Regno d’Italia ed il Regno d’Albania sono costituiti in unione doganale. Pertanto i territori dei due Stati saranno considerati, agli effetti dell’applicazione della tariffa e delle altre leggi doganali, come formanti un solo territorio. Salvo le eccezioni previste da questa convenzione, vi sarà fra il Regno d'Italia ed il Regno d’Albania piena ed intera libertà di commercio per modo che le merci italiane spedite in Albania e le merci albanesi spedite in Italia saranno da una parte e dall’altra considerate come merci nazionali spedite da un porto all’altro dello Stato. 359