Documenti Titolo VI. 1 DIRITTI DEI CITTADINI. Art. 191. — Ogni albanese nasce e vive indipendente. In Albania non è consentito il mercato delle persone; qualunque persona acquistata o schiava, appena mette piede sul territorio albanese, diventa indipendente. Art. 192. — La libertà è diritto naturale per qualunque persona ed è limitata della libertà degli altri. Questo limite viene stabilito solamente a mezzo delie leggi. Art. 193. — La libertà personale è garantita. Nessuno può essere citato in giudizio, arrestilo, incarcerato se non nelle circostanze previste dalla legge, e nella forma medesima stabilita. Art. 194. — Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e senza eccezioni sono obbligati al rispetto delle leggi. Art. 195. — Tutti i cittadini godono ugualmente dei diritti politici e civili e possono essere accettati in tutti gli impieghi civili e militari, tranne le eccezioni stabilite per legge. Art. 196. — Il domicilio è inviolabile. Non si può forzare il domicilio che nei limiti e nelle condizioni stabilite dalla legge. Art. 197. — La libertà della parola e della stampa è garantita. La censura non si può applicare che in tempo di guerra, di mobilitazione ed in altre circostanze straordinarie previste dalla legge. Le condizioni sul regolamento della stampa, la confisca degli stampati e i procedimenti legali per reati sulla stampa vengono stabiliti per legge. Solamente i cittadini albanesi possono pubbii-care giornali in Albania. Art. 198. — Il diritto di proprietà, per qualsiasi qualità di proprietà, è inviolabile; non può essere espropriata la proprietà di nessuno se non viene pagato il valore ragionevole, secondo la legge speciaie. Art. 199. — Il diritto di associazione cd il di- 331