L’Al b ani a gresso di Berlino per la Rumelia orientale, per la quale redasse uno statuto di oltre 400 articoli. Era, del resto, un criterio di prudenza non censurabile, data la situazione che si doveva affrontare (1). In base allo statuto di Valona, l’Albania fu eretta in Principato costituzionale ereditario, sotto la garanzia delle sei Grandi Potenze (art. 1). Fu elevato al trono il principe Guglielmo di Wied (art. 7). Fu dichiarata l’Albania indivisibile ed il suo territorio inalienabile. Le frontiere dovevano essere quelle determinate dalle sei Grandi Potenze e non potevano essere cambiate o rettificate se non in virtù di una legge, e previa approvazione delle sei Grandi Potenze. Il 17 maggio 1914 furono poi adottate a Corfù speciali disposizioni per le due provincie meridionali dell’Albania (2). (1) Lo Statuto è diviso in capitoli che trattano: L’Albania e il suo territorio (art. 1-6); il Sovrano (art. 7-21); Popolazione (art. 22-39); Legislazione (art. 141-143); Lavori pubblici (art. 144-148); Forza armata (art. 149-158); Giustizia (ar-tic. 159-169); Culto (art. 170-177); Istruzione pubblica (art. 178-182); Proprietà fondiaria (art. 183-194); Agricoltura commercio ed industria (articoli' 195-208); Poste telegrafi e telefoni (art. 209-210); Relazioni estere (art. 211-212); Contenzioso amministrativo (art. 213-216). (2) Cfr. testo in FraNGULIS, Mi-moire sur l’Albanie ecc., pagine 12 segg. e Strupp, Documents pour servir à Vhistoire dii droit des gens, Berlin, 1923, II, pag. 113. 16