Documenti I giudici deliberano e votano in segreto, però le sentenze vengono pronunciate ad alta voce e pubblicamente. Ogni sentenza dovrà contenere le ragioni e gli articoli di legge su cui è basata. Art. 101. — Ogni persona sospetta di crimine dovrà avere un difensore dal giorno in cui viene denunziata. Nel caso che l’interessato non provveda alla nomina del difensore il tribunale gliene assegna uno di ufficio. Art. 102. — Tutti i giudici ed i procuratori vengono nominati con decreto del Presidente della Hepubblica, dietro proposta del Ministro della Giustizia, in base alla scelta fatta dalla Commissione speciale. Detta commissione avrà quale suo Presidente il Ministro della Giustizia e per membri il segretario generale del Ministero della Giustizia, il Presidente ed il procuratore capo dell’appello. Le qualità dei giudici e dei procuratori vengono determinate con legge. Art. 103. — Ai giudici ed ai procuratori viene garantita l’inamovibilità dell’ufficio. Un giudice non potrà essere allontanato dall’impiego contro la sua volontà per nessuna ragione, fuorché in base a giudizio dato da un tribunale competente, oppure ad una sentenza emanata dal tribunale d’appello per pene disciplina-ri. Un giudice non potrà essere citato in giudizio per gli atti che concernono il suo ufficio, senza decisione della Corte d’Appello. La decisione del tribunale competente relativa alla messa sotto accusa di un giudice, porta anche la sospensione di quest’ultimo dalle sue funzioni nei casi previsti dalla legge. Un giudice non potrà essere traslocato se non dichiara prima per iscritto che gradisce la nuova sede. Un giudice non potrà essere messo in pensione contro il suo gradimento, se non quando avrà compiuto gli anni di servizio ed abbia superato l’età determinata dalla legge, oppure qualora malattie fìsiche lo rendessero inabile al servizio. In 295