Documenti Presidente della Repubblica. Il Presidente del Senato è designato dal Presidente della Repubblica fra i 18 senatori. Qualora, per qualsiasi ragione e prima dell’entrata in vigore della legge speciale concernente l’elezione dei Senatori, il posto di qualche senatore, facente parte della categoria dei suaccennati due terzi (eletti dal popolo), rimanga vacante, si riuniscono assieme Camera dei Deputati e Senato, e con maggioranza di voti eleggeranno il nuovo senatore od i senatori mancanti. I Senatori vengono eletti per la durata di 6 anni. Per questa volta i due terzi dei senatori vengono eletti dall’Assemblea Costituente« Art. 50. — I Senatori hanno l’obbligo di prestare giuramento nella loro Camera conformemente a quanto è determinato nell’articolo 20 circa i Deputati. Art. 51. — In caso di riunione comune del Senato e della Camera dei Deputati, la Presidenza è tenuta dal Presidente del Senato e si procede in base al regolamento della Camera dei Deputati. Art. 52. — Nessuno potrà essere eletto Senatore se non abbia compiuto l’età di 40 anni, e non abbia, oltre le qualità determinate nell’articolo 12 relativo ai Deputati, uno dei seguenti titoli: a) Diploma di una Scuola Supcriore. b) Ex-Ministro od ex-Deputato. c) Alto impiegato civile o militare, che con prove chiare abbia dimostrato patriottismo, spiccata capacità ed ubbidienza alle leggi. d) Grande commerciante o grande industriale che abbia dimostrato spiccata qualità e sia conosciuto nel campo economico. Art. 53. — Ogni progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati, prima di essere sancito dal Presidente della Repubblica, dovrà essere trasmesso al Senato per esame e votazione. Art. 54. — Ogni progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati è posto dal Senato in 287