L’Albania Art. 54. — Il Re è maggiorenne quando abbia compiuto i 18 anni. Art. 55. — Il Re inizia l’esercizio del Potere reale dopo aver prestato giuramento nel modo indirato nell’art. 56, davanti al Parlamento. Art. 56. — Il Re presta giuramento davanti al Parlamento secondo la seguente formula: « lo ...... Re degli Albanesi, nel momento in cui ascendo al Trono del Regno Albanese ed assumo i poteri reali, giuro avanti a Dio Onnipotenti: di conservare l’unità nazionale, l’indipendenza statale e l’integrità territoriale: parimenti osserverò lo Statuto ed agirò in conformità di esso, come pure in base alle leggi dello Stato, avendo sempre in considerazione il bene del popolo. IDDIO MI AIUTI ». Solamente per questa volta il primo Re Sua Maestà ZOG I presta giuramento davanti all’As-semblea Costituente. Art. 57. — In caso di morte o di abdicazione del Re, il Parlamento si riunisce da sè entro i dicci giorni per il giuramento del nuovo Re oppure della Reggenza; quando il Parlamento trovasi sciolto, ed il nuovo Parlamento non sia stato ancora eletto, si riunisce il Parlamento antecedente per adempiere questo dovere. Fino a che il Re o la Reggenza non abbia prestato giuramento, il potere costituzionale reale, in nome del popolo albanese, viene esercitato dal Consiglio dei Ministri sotto la propria responsabilità. Art. 58. — Quando viene constatato dal Parlamento, d'accordo col Governo, che il Re trovasi nell'impossibilità di compiere il suo dovere oppure se il Re muore, mentre l’erede è minorenne, il potere reale viene esercitato dalla Reggenza in nome del Re. Nel caso previsto in quest'articolo la tutela spetta alla Reggenza. Art. 59. — L’esercizio della Reggenza spetta all’erede al Trono quando questo sia maggiorenne- Nel caso in cui l’erede al Trono, pei motivi 312