L’Albania ranza, che un suo intervento è inutile, ed in tale ipotesi i firmatari della decisione si impegnano ad esaminare ex novo la questione, ispirando sempre le loro decisioni al principio surricordato che ogni modifica delle frontiere albanesi costituisce un danno per la sicurezza strategica dell’Italia (§ 4). In complesso, rinunziando ad ogni possesso territoriale e ad ogni forma di mandato in Albania (1), l’Italia non intese rinunziare alla sua sicurezza strategica nel basso Adriatico. Volle pertanto che venisse formalmente riconosciuto dagli Alleati che se l’indipendenza assoluta dell’Albania nei confini del 1913 è sufficiente garanzia per la sua sicurezza strategica, qualsiasi mutamento o perturbamento dell’indipendenza albanese e del suo territorio costituisce una minaccia per essa. L’interesse ■ quello italiano coincidono dunque per tal riguardo interamente. Ecco perchè l’Italia è la naturale protettrice dell’in-tegrità e dell’indipendenza albanese e si assume l’onere di difenderla, ove sia minacciata. Ma tale onere non si assume a suo libito, ma su richiesta della stessa Albania e previa autorizzazione della Socie- (1) Per quanto concerne il possesso di Saseno ed il carattere dell’accordo di Tirana, cfr. cap. XIII. 136